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Legge

L.R. Marche 12/2008

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)" e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche"

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la finanziaria regionale 2008 e la disciplina marchigiana delle acque minerali e termali, intervenendo su concessioni, diritti dovuti e relative variazioni di bilancio per il triennio 2008-2010. Prevede inoltre per il 2008 il conguaglio dei diritti entro il 30 giugno. È una norma riferita a un periodo ormai concluso, quindi oggi sostanzialmente obsoleta.

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque minerali e termali e al bilancio 2008-2010

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque minerali e termali e alla legge finanziaria 2008

La legge della Regione Marche interviene su due fronti: da un lato modifica la legge finanziaria regionale 2008, dall’altro aggiorna la disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali. Il contenuto ha effetti principalmente su concessioni, diritti dovuti e correlati movimenti di bilancio per gli esercizi 2008-2010.

Interventi sulla legge finanziaria 2008

Il provvedimento elimina il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19. La modifica incide quindi sulla disciplina finanziaria regionale già vigente, senza introdurre ulteriori elementi applicativi nel testo consolidato fornito.

Disciplina delle concessioni di acque minerali e termali

La legge sostituisce l’articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 32, e modifica l’articolo 19 della medesima legge, incidendo sulla regolazione regionale delle concessioni relative alle acque minerali e termali.

Dalle note al testo emerge che la disciplina risultante riguarda in particolare:

  • l’elenco dei casi e dei presupposti rilevanti ai fini del regime delle concessioni;
  • l’introduzione di una nuova lettera b bis) nel comma 1 dell’articolo 19;
  • la modifica della lettera c) del medesimo comma;
  • l’aggiornamento del comma 3;
  • l’inserimento del comma 4 bis.

Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove disposizioni, ma conferma che la norma ridisegna il regime dei diritti e degli adempimenti collegati alle concessioni in essere.

Adempimenti economici per i concessionari nel 2008

Per l’anno 2008, i titolari delle concessioni in essere di cui all’articolo 19 della l.r. 32/1982, come sostituito dalla l.r. 19/2007 e come ulteriormente modificato, devono effettuare entro il 30 giugno il pagamento a conguaglio dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 2008.

Nel calcolo del conguaglio deve essere considerata anche l’eventuale quota riferibile all’anno 2007. Si tratta quindi di una disposizione transitoria e circoscritta all’esercizio 2008.

Variazioni di bilancio 2008-2010

In conseguenza delle modifiche introdotte, la legge dispone variazioni al bilancio di previsione 2008 e al bilancio pluriennale 2008-2010, con effetti distinti per ciascun anno:

  • 2008: incremento dell’UPB 1.01.01 dell’entrata per euro 200.000,00; riduzione dell’UPB 3.03.01 dell’entrata per euro 312.482,38; riduzione compensativa dell’UPB 2.08.14 della spesa per euro 112.482,38.
  • 2009: incremento dell’UPB 1.01.01 dell’entrata per euro 200.000,00; riduzione dell’UPB 3.03.01 dell’entrata per euro 130.179,84; incremento conseguente dell’UPB 2.08.03 della spesa per euro 69.820,16.
  • 2010: incremento dell’UPB 1.01.01 dell’entrata per euro 200.000,00; incremento dell’UPB 3.03.01 dell’entrata per euro 52.122,70; incremento conseguente dell’UPB 2.08.03 della spesa per euro 252.122,70.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA dell’anno 2008.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Gli effetti più rilevanti, tuttavia, sono strettamente legati agli anni 2008, 2009 e 2010 e a un adempimento puntuale entro il 30 giugno 2008.

Rilevanza attuale

Si tratta di un intervento normativo legato a esercizi finanziari e adempimenti già conclusi. Pur facendo parte del testo consolidato della disciplina regionale, nella pratica attuale ha un rilievo essenzialmente storico e può considerarsi sostanzialmente obsoleto.

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