L.R. Marche 7/2008
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale aggiorna la disciplina del finanziamento delle attività dei gruppi consiliari della l.r. 34/1988, intervenendo su relazione annuale, conservazione della documentazione e impiego del personale. Prevede inoltre disposizioni transitorie per l’adozione del modello di relazione e per alcune forme di impiego, ma contiene profili dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte costituzionale.
Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari
La legge regionale 29 aprile 2008, n. 7 interviene sulla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, che disciplina il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari nella Regione. L’atto aggiorna la struttura normativa relativa all’utilizzo delle risorse, alla rendicontazione e ad alcuni profili organizzativi e di personale.
Rendicontazione e documentazione delle spese
La disciplina risultante impone ai gruppi consiliari una relazione annuale, secondo il modello approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. È inoltre previsto che la documentazione relativa alle spese sostenute sia conservata secondo modalità stabilite dallo stesso Ufficio di presidenza.
Personale e collaborazioni
La legge interviene anche sulle modalità di impiego del personale collegato ai gruppi consiliari e alle segreterie particolari. Sono richiamate possibilità di instaurare contratti di lavoro a tempo determinato secondo la normativa regionale vigente e di attivare comandi per la durata della legislatura.
Disposizioni transitorie e adempimenti dell’Ufficio di presidenza
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve:
- approvare il modello di relazione annuale previsto per i gruppi consiliari;
- definire le modalità di conservazione della documentazione delle spese.
Profili di illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parti delle disposizioni che consentivano il conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a personale esterno all’amministrazione regionale senza il rispetto dei requisiti dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Di conseguenza, tali previsioni non sono utilizzabili nella parte colpita dalla declaratoria.
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