R.R. Puglia 17/2020
Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento pugliese attua la L.R. 9/2017 individuando le prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e fissando requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. Introduce una disciplina transitoria con termini al 31/12/2020 e al 30/09/2021 per adeguamenti e istanze; per la parte transitoria oggi ha rilievo solo storico.
Prestazioni odontoiatriche e requisiti di studi e ambulatori odontoiatrici in Puglia
Prestazioni odontoiatriche e requisiti per studi e ambulatori in Puglia
Il regolamento, applicabile nel territorio della Regione Puglia, detta la disciplina transitoria e i requisiti per l’autorizzazione di studi e ambulatori odontoiatrici in attuazione della L.R. n. 9/2017 e successive modifiche. Il testo consolidato risulta fortemente segnato da termini già scaduti, per cui la parte più rilevante è oggi quella di inquadramento dei modelli autorizzativi e delle condizioni di esercizio.
Disciplina transitoria e termini per l’adeguamento
Il provvedimento stabilisce un regime transitorio per le strutture già operanti al momento dell’entrata in vigore del regolamento.
- Gli studi odontoiatrici con il solo nulla osta ASL potevano continuare a erogare le prestazioni indicate nell’Allegato 2A fino al 31/12/2020, purché si adeguassero ai requisiti dell’Allegato 2B e presentassero entro lo stesso termine l’istanza di autorizzazione al Comune competente, con autocertificazione dei requisiti.
- Gli ambulatori odontoiatrici autorizzati in base alla previgente normativa e gli studi già autorizzati ai sensi della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, dovevano presentare entro il 30/09/2021 istanza di aggiornamento o conferma dell’autorizzazione come studi odontoiatrici, con dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti dell’Allegato 2B.
- La mancata presentazione delle istanze nei termini è qualificata come rinuncia all’autorizzazione, con conseguente decadenza dichiarata dal Comune.
Prestazioni consentite e limiti all’erogazione
Il regolamento distingue le prestazioni in relazione alla tipologia di struttura e al titolo autorizzativo posseduto.
- Le strutture che operano come studi odontoiatrici possono erogare le prestazioni previste dagli Allegati 1A e 2A secondo i limiti del titolo autorizzativo.
- Le strutture che, alla data di entrata in vigore del regolamento, erano autorizzate o di fatto erogavano prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A non possono proseguirle senza la specifica autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica.
- Per tali attività specialistiche è previsto un percorso di trasformazione: adeguamento ai requisiti dell’Allegato 1B, istanza comunale di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, parere regionale di compatibilità e successiva autorizzazione all’esercizio.
Requisiti strutturali, con deroghe per strutture già esistenti
Sono individuati requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, con alcune deroghe per strutture già esistenti e già titolate.
- Per gli studi e gli ambulatori già autorizzati o in possesso del nulla osta ASL, è prevista una deroga sulla superficie minima del locale con riunito: da 12 a 9 mq per gli studi e da 16 a 9 mq per gli ambulatori collocati presso strutture pubbliche.
- Anche lo spazio per decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione può essere inferiore ai 3 mq previsti, se risultano rispettati i requisiti della previgente normativa richiamata dal regolamento.
- I requisiti strutturali dell’Allegato 3B non si applicano agli studi già in possesso del nulla osta ASL alla data di entrata in vigore.
- In caso di trasferimento di sede, occorre un nuovo nulla osta riferito alla nuova sede, con applicazione dei requisiti dell’Allegato 3B.
Rapporti tra studi odontoiatrici e strutture specialistiche
Il regolamento impone una separazione funzionale tra studi odontoiatrici e attività specialistica ambulatoriale, salvo limitate ipotesi di coesistenza già consolidate.
- Gli spazi dedicati agli studi odontoiatrici devono essere distinti da quelli delle attività specialistiche ambulatoriali, con separazione delle titolarità e delle responsabilità di gestione.
- Non è ammessa, in linea generale, la coesistenza nello stesso immobile, salvo separazione fisica completa degli ambienti senza condivisione di spazi.
- È consentita la condivisione limitata di accettazione/area amministrativa, sala d’attesa e servizi igienici solo nelle ipotesi espressamente salvaguardate per strutture già autorizzate, già oggetto di istanza o già dotate di parere preventivo, oppure per studi già muniti di nulla osta o già comunicati.
Procedura amministrativa, controlli e accreditamento
Il regolamento articola un procedimento in cui il Comune è l’autorità competente per l’autorizzazione, con verifiche tecniche affidate all’ASL.
- Per la verifica dei requisiti ai fini dell’aggiornamento o conferma dell’autorizzazione, il Comune incarica il Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente.
- Se la verifica rileva carenze dei requisiti, il Comune avvia le procedure sanzionatorie previste dalla L.R. n. 9/2017.
- Le strutture accreditate devono trasmettere per conoscenza alla Sezione regionale competente l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione.
- Dopo il provvedimento comunale, le strutture accreditate presentano alla Regione l’istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento istituzionale, allegando il provvedimento comunale.
Effetti sulla gestione societaria e sui direttori responsabili
Il regolamento ammette, in via transitoria e per situazioni pregresse, la prosecuzione di alcune gestioni societarie non conformi ai modelli societari introdotti dal provvedimento.
- Le strutture già gestite in forma societaria da soggetti non inquadrabili nella disciplina della S.T.P. possono proseguire provvisoriamente in tale forma se erano già in essere alla data di entrata in vigore.
- Resta comunque obbligatorio presentare l’istanza di aggiornamento o conferma entro il 30/09/2021.
- Eventuali variazioni del direttore responsabile devono essere comunicate all’Ordine dei Medici della provincia in cui è ubicata la struttura.
Regime oggi rilevante e obsolescenza della disciplina transitoria
La maggior parte delle scadenze previste dal regolamento è ormai spirata.
- I termini del 31/12/2020 e del 30/09/2021 sono ampiamente decorsi.
- Le disposizioni transitorie hanno oggi prevalente valore storico e applicativo solo per ricostruire la disciplina di passaggio tra vecchio e nuovo regime autorizzativo.
- Il provvedimento è stato inoltre oggetto di modifiche e abrogazioni parziali da parte del R.R. n. 6/2021, come indicato nelle note al testo consolidato.
Conclusione
Il regolamento disciplina l’assetto autorizzatorio delle strutture odontoiatriche pugliesi, distinguendo tra studi, ambulatori e attività specialistica ambulatoriale, e definisce requisiti e percorsi di adeguamento. La sua utilità pratica attuale è limitata, poiché la disciplina transitoria è ormai scaduta e diverse disposizioni sono state successivamente modificate o abrogate.
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