L.R. Puglia 30/2020
Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il parco naturale regionale “Costa Ripagnola” e disciplina in modo organico l’ente di gestione, il piano del parco, la zonizzazione provvisoria e gli indirizzi per tutela, fruizione e sviluppo sostenibile. Nel testo fornito sono presenti però solo le norme sul primo parco; non emergono disposizioni operative per il parco “Mar Piccolo”.
Istituzione dei parchi naturali regionali Costa Ripagnola e Mar Piccolo in Puglia
Istituzione del parco naturale regionale Costa Ripagnola
La legge regionale della Puglia istituisce l’area naturale protetta denominata “Costa Ripagnola”, classificandola come parco naturale regionale. L’intervento si colloca nel quadro della legge quadro statale sulle aree protette e della disciplina regionale pugliese in materia di aree naturali protette.
Ambito territoriale e perimetrazione
Il parco interessa i territori dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli. Il perimetro e la superficie sono definiti dai file vettoriali georeferenziati richiamati nell’allegato A, che costituisce parte integrante della legge, e dall’allegato B, contenente particelle catastali e rappresentazione cartografica.
Finalità di tutela e valorizzazione
L’area protetta è istituita per perseguire obiettivi di conservazione, recupero e monitoraggio del patrimonio naturale e culturale. In particolare, la legge mira a:
- tutelare specie animali e vegetali, associazioni vegetali, habitat, biotopi, comunità biologiche e processi naturali;
- salvaguardare gli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
- recuperare la funzionalità del sistema idrografico tramite la ricostituzione delle lame;
- proteggere e valorizzare valori paesaggistici, archeologici, storici, culturali, architettonici ed etnoantropologici;
- promuovere educazione ambientale, ricerca scientifica, attività ricreative compatibili e fruizione sostenibile dei beni naturali e storico-artistici;
- favorire uno sviluppo eco-sostenibile, nuove opportunità di crescita e la riqualificazione dei nuclei abitati e produttivi.
Ente di gestione e governance
La gestione del parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati, che operano tramite un consorzio costituito ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 267/2000. I Comuni di Polignano a Mare e Monopoli partecipano al consorzio in proporzione alle quote di territorio comprese nel perimetro del parco.
Gli enti locali devono costituire il consorzio entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se non provvedono, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente. Gli organi dell’ente di gestione sono quelli previsti dalla l.r. 19/1997. L’azione degli enti deve rispettare gli atti di indirizzo statali e regionali, nonché i principi fondamentali della legge quadro sulle aree protette, inclusa la partecipazione.
Zonizzazione provvisoria
Fino all’approvazione del piano per il parco, l’area è suddivisa in tre zone:
- zona 1: di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
- zona 2: di valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, con presenza di nuclei abitati e produttivi;
- zona 3: caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati.
Piano per il parco e contenuti essenziali
La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici è affidata al piano per il parco, predisposto e adottato dall’ente di gestione e approvato secondo la procedura prevista dalla legge.
Il piano disciplina i contenuti previsti dalla normativa statale sulle aree protette e suddivide il territorio secondo il diverso grado di protezione. Produce inoltre effetti sostitutivi rispetto ai piani territoriali e urbanistici di ogni livello e agli altri strumenti di pianificazione territoriale.
Il piano deve essere conforme al Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) e al Piano di assetto idrogeologico (PAI), con riguardo sia alle aree a pericolosità idraulica sia al reticolo idrografico della carta idrogeomorfologica.
Adeguamento degli strumenti urbanistici e commissario ad acta
Dopo l’approvazione del piano, i comuni e gli enti intercomunali devono adeguare i propri strumenti urbanistici entro 12 mesi. Decorso tale termine senza adempimento, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta che interviene in luogo del comune inerte. Il compenso e le spese del commissario sono posti a carico del comune inadempiente.
Aree contigue e misure di disciplina
Il piano individua le aree contigue del parco, finalizzate ad assicurare la conservazione dei valori dell’area protetta. In tali aree la Regione, d’intesa con l’ente di gestione e con gli enti locali interessati, stabilisce misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive, nonché misure per la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idraulico.
Sono comprese nelle aree contigue anche le porzioni di terreno, in destra e in sinistra dell’asse del corso d’acqua del reticolo idrografico cartografato, poste a distanza planimetrica non inferiore a 150 metri, oltre alle aree di particolare valore botanico-vegetazionale.
Interventi previsti dal piano
Il piano deve prevedere interventi di tutela, recupero e fruizione compatibile, tra cui:
- riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
- rinaturalizzazione e aumento della superficie occupata da formazioni vegetali naturali;
- diversificazione degli habitat e ripristino delle aree incolte e a pascolo;
- rinaturalizzazione delle lame con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
- messa in sicurezza di grotte costiere, lame e cavità carsiche;
- monitoraggio dell’inquinamento e degli indicatori biologici;
- recupero e conservazione dei beni storici e architettonici diffusi;
- creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi per scuole e cittadini;
- valorizzazione delle aree costiere con forme di fruizione sostenibile;
- coinvolgimento degli operatori economici mediante accordi e convenzioni per tutela e valorizzazione;
- progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni archeologici;
- ricorso alle procedure di archeologia preventiva come misura di mitigazione degli impatti sui beni archeologici;
- creazione di percorsi archeologico-naturalistici a fini didattici e turistici.
Profili temporali e stato di attualità
Nel testo fornito sono presenti termini puntuali per la costituzione del consorzio e per l’adeguamento urbanistico, rispettivamente pari a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e 12 mesi dall’approvazione del piano. La legge risulta formalmente vigente, ma alcune disposizioni richiamate nelle note sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, in particolare l’art. 8, comma 6; l’art. 9, comma 1, lettere f) e g); l’art. 9, comma 1, lettera h) limitatamente ad alcune parole; l’art. 25, comma 5; l’art. 26, comma 1, lettera h).
Testo integrale
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