R.R. Marche 6/2015
Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Marche, composizione, durata, funzionamento e compiti dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute presso Aziende, aree vaste territoriali e ASUR. Prevede costituzione entro 60 giorni dall’entrata in vigore, durata triennale rinnovabile una sola volta e abroga i precedenti regolamenti regionali n. 5/2009 e n. 8/2009.
Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute
Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute
Il regolamento disciplina, nella Regione Marche, l’organizzazione dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute istituiti presso le Aziende sanitarie, le aree vaste territoriali e la direzione generale dell’ASUR. L’obiettivo è regolare la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento degli organismi di partecipazione previsti dalla normativa regionale sulla riorganizzazione del servizio sanitario.
Ambito di applicazione e istituzione
I comitati sono istituiti presso ogni Azienda e ogni area vasta territoriale, oltre che a livello di direzione generale dell’ASUR. La loro costituzione avviene con atto del direttore generale, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale di riferimento.
Composizione dei comitati
La composizione varia in base al livello territoriale o organizzativo.
Nei comitati istituiti in ogni Azienda ospedaliera partecipano:
- il direttore generale aziendale o un suo delegato;
- il responsabile dell’URP aziendale;
- undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario a livello aziendale;
- un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda ospedaliera, designato dal collegio di direzione;
- il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie.
Nel comitato istituito a livello di direzione generale dell’ASUR partecipano:
- il direttore generale aziendale o un suo delegato;
- il responsabile dell’URP aziendale;
- i presidenti dei comitati di partecipazione di ciascuna area vasta e un ulteriore rappresentante per ciascun comitato di area vasta, scelto tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute;
- un rappresentante dei professionisti operanti nell’ASUR, designato dal collegio di direzione di area vasta;
- il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie;
- il presidente del collegio di direzione di area vasta;
- un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
- un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.
Nei comitati istituiti a livello di area vasta territoriale partecipano:
- il direttore di area vasta territoriale o un suo delegato;
- un responsabile dell’URP di area vasta territoriale;
- undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario presenti a livello di area vasta territoriale;
- un rappresentante dei professionisti operanti nell’area vasta territoriale, designato dal collegio di direzione di area vasta;
- un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
- un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, nominato dal direttore di area vasta territoriale;
- il responsabile dell’area delle professioni sanitarie di area vasta territoriale;
- un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali compresi nell’area vasta territoriale.
I rappresentanti delle associazioni di volontariato e tutela del diritto alla salute sono eletti nell’ambito delle assemblee delle associazioni iscritte secondo la disciplina regionale richiamata dal regolamento.
Durata in carica e presidenza
Ogni comitato elegge al proprio interno un presidente tra i rappresentanti delle associazioni designati. Il comitato e il presidente restano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
Compiti dei comitati
I comitati svolgono funzioni di partecipazione alla programmazione e al controllo del servizio sanitario regionale. In particolare:
- contribuiscono alla programmazione e pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e di area vasta;
- svolgono attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- monitorano le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari nel rispetto dei principi regionali sulla tutela della salute.
Più in dettaglio, promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e all’attuazione locale dei percorsi assistenziali; favoriscono il coinvolgimento dei pazienti e delle associazioni nelle attività aziendali; formulano proposte prioritarie per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività sanitarie; curano le azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla carta dei servizi, anche tramite reclami e strumenti di valutazione della qualità percepita.
Devono inoltre trasmettere alla Giunta regionale un report annuale, secondo le modalità stabilite dalla stessa, sui dati della partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, con particolare riferimento alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali, alla carta dei servizi, alla qualità percepita e all’attività del gruppo di accreditamento regionale. Garantisce infine la consultazione locale per le finalità del coordinamento regionale delle associazioni.
Funzionamento e segreteria
Le funzioni di segreteria sono svolte dall’URP aziendale per i comitati aziendali e di ASUR, e dall’URP di area vasta territoriale per i comitati di area vasta. Ogni comitato adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il funzionamento.
Per consentire lo svolgimento dei compiti previsti, il presidente convoca il comitato con cadenza almeno semestrale.
Norma transitoria
Le Aziende e le aree vaste territoriali devono costituire i comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Abrogazioni
Il regolamento abroga i precedenti regolamenti regionali 4 agosto 2009, n. 5, e 30 novembre 2009, n. 8.
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