Sentenza del 20/09/2016 n. 5315 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Controllo automatizzato della dichiarazione - Cartella di pagamento - Omessa dichiarazione - Credito IVA non dichiarato - Detrazione del credito nell'anno successivo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui era maturato un credito d'imposta e pretendeva di utilizzare tale credito per compensare o detrarre il debito IVA risultante da una dichiarazione successiva. La questione riguardava quindi se un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell'anno di maturazione potesse essere fatto valere successivamente nell'ambito del controllo automatizzato e della relativa cartella di pagamento.
La decisione
Il credito IVA non dichiarato nell'anno di maturazione non può essere utilizzato in detrazione in una dichiarazione successiva. Tuttavia, se il credito risulta effettivamente spettante, il contribuente può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, entro due anni dal pagamento delle somme richieste a seguito della liquidazione oppure dall'esito definitivo del contenzioso relativo alla cartella.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.
d.P.R. n. 633/1972, art. 30
Riguarda il credito IVA e le modalità con cui il contribuente può chiederne il rimborso o utilizzarlo, nei casi previsti dalla legge.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54
Disciplina i poteri di rettifica e controllo della dichiarazione IVA.
d.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e la liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati.
d.lgs. n. 546/1992, art. 21
Consente al contribuente di presentare una domanda di rimborso dei tributi non dovuti entro il termine di due anni dal pagamento o dall'esito definitivo del giudizio, secondo quanto applicabile.
Massime di principio
- Un credito IVA deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è maturato; la sua omissione impedisce, in linea generale, di utilizzarlo direttamente in detrazione in una dichiarazione successiva.
- Il controllo automatizzato non costituisce, di regola, la sede per riconoscere automaticamente un credito non dichiarato, soprattutto quando manca la dichiarazione dell'anno di maturazione.
- L'omessa dichiarazione non determina necessariamente la perdita sostanziale del credito, se il contribuente riesce a dimostrarne l'effettiva spettanza; il rimedio può essere una specifica istanza di rimborso, nel rispetto del termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
- La cartella derivante dal controllo automatizzato può essere contestata quanto alla debenza delle somme, ma la pretesa di utilizzare un credito non dichiarato deve essere distinta dalla domanda di rimborso del credito stesso.
- La giurisprudenza richiamata non è del tutto uniforme: l'orientamento seguito esclude la detrazione successiva, mentre alcune pronunce hanno ammesso, in determinate condizioni, il riconoscimento del credito non dichiarato. Occorre quindi verificare la specifica fattispecie, la documentazione disponibile e l'orientamento applicabile.
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