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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 2875 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - PROCEDURA DI RIMBORSO - Limitazione della detrazione IVA - Incompatibilità con la normativa dell'Unione Europea - Illegittimità - Procedura amministrativa speciale per il rimborso - Mancato rispetto - Diritto al rimborso - Decadenza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell'IVA non detratta sugli autoveicoli per gli anni 2002, 2003 e 2004, a causa delle limitazioni previste dall'art. 19-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, successivamente dichiarate incompatibili con la normativa europea. L'Agenzia sosteneva che la società avesse perso il diritto al rimborso per non avere presentato, entro i termini e nelle forme previste dal D.L. n. 258/2006, l'apposita istanza telematica o una nuova istanza conforme alla procedura speciale. Contestava inoltre la tempestività della domanda, l'inclusione dell'annualità 2002 e la sussistenza di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto della società al rimborso dell'IVA, nella misura riconosciuta dal giudice di primo grado, pari a circa 5.048,96 euro oltre interessi. Ha stabilito che il diritto al rimborso deriva direttamente dalla normativa europea e dal ripristino del generale diritto alla detrazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972; le formalità introdotte dal D.L. n. 258/2006 non hanno natura costitutiva e la loro mancata osservanza non comporta la decadenza, soprattutto quando il contribuente aveva già presentato una domanda e instaurato il relativo giudizio. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese per entrambi i gradi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stata invece rigettata la richiesta della società di condanna per lite temeraria, non essendo stato provato uno specifico danno.

Norme richiamate

  • Art. 17, paragrafi 1, 2 e 7, direttiva 77/388/CEE

    Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diviene esigibile; nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'IVA.

    Il diritto alla detrazione IVA costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento europeo e può essere limitato dagli Stati membri solo nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva.

  • Art. 19 e art. 19-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione spetta per l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, nella misura in cui siano inerenti alle operazioni imponibili.

    La norma generale nazionale riconosce la detrazione per i beni inerenti all'attività economica; le limitazioni dell'art. 19-bis.1, in contrasto con il diritto europeo, non possono essere opposte al contribuente.

  • D.L. n. 258/2006, convertito dalla legge n. 278/2006

    I soggetti passivi possono presentare apposita istanza di rimborso; resta ferma la possibilità di dimostrare il diritto a una detrazione superiore mediante istanza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

    La disciplina speciale regola le modalità amministrative, anche forfettarie, di recupero dell'IVA, ma non crea il diritto al rimborso e non può eliminare diritti già sorti secondo la normativa europea.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Costituisce la procedura ordinaria per la richiesta giudiziale del rimborso e consente, in alternativa alla procedura forfettaria, di provare analiticamente la misura del credito.

  • Art. 2033 c.c.

    Il rimborso è stato ricondotto anche alla ripetizione dell'indebito oggettivo, soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi l'acquisto, l'inerenza del bene all'attività economica e l'ammontare dell'IVA recuperabile.

  • Art. 96 c.p.c. e art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 546/1992

    La responsabilità aggravata richiede, per la domanda fondata sul primo comma dell'art. 96 c.p.c., la prova della mala fede o colpa grave e dello specifico danno subito; la mera soccombenza non è sufficiente.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti

    La Corte ha dichiarato incompatibili con il diritto europeo le limitazioni italiane alla detrazione IVA sugli autoveicoli, perché introdotte senza la necessaria consultazione del comitato IVA e senza adeguati limiti temporali.

Massime di principio

  • Quando una limitazione nazionale della detrazione IVA è dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione, il diritto al recupero dell'imposta deriva direttamente dalla normativa europea e non da una successiva procedura amministrativa nazionale.
  • Le formalità previste da una procedura speciale di rimborso possono disciplinare le modalità di liquidazione, in particolare quella forfettaria, ma non possono essere considerate condizioni costitutive del diritto né determinare automaticamente la decadenza da un diritto già esercitato.
  • Se il contribuente aveva già presentato un'istanza di rimborso o aveva instaurato un giudizio prima dell'introduzione della procedura speciale, non è normalmente necessario ripresentare la domanda secondo le nuove modalità, salvo l'eventuale necessità di integrare la documentazione.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare i presupposti sostanziali del rimborso: effettivo pagamento dell'IVA, inerenza del bene o servizio all'attività economica, impiego per operazioni imponibili e quantificazione del credito.
  • La procedura forfettaria e quella analitica sono alternative: chi non utilizza la procedura forfettaria può chiedere il rimborso ordinario dimostrando documentalmente una detrazione maggiore.
  • La ripetizione dell'indebito può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, purché gli atti del contribuente siano idonei a interrompere la prescrizione e la domanda sia adeguatamente documentata.
  • La richiesta di lite temeraria non viene accolta per il solo fatto che l'Amministrazione abbia perso la causa: occorre provare la mala fede o colpa grave e un danno specifico, secondo i presupposti dell'art. 96 c.p.c.

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