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Legge

L.R. Calabria 23/2001

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: ’Disposizioni in

Normativa regionaleL.R. Calabria 23/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 23/2001 aggiorna due disposizioni della legge regionale n. 3/1996 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali: riduce da 30 a 24 mesi il requisito temporale per una specifica prestazione e sposta alla VII legislatura l’ambito di applicazione di una norma destinata ai consiglieri eletti per la prima volta. Si tratta di modifiche puntuali, prive di efficacia autonoma oggi rilevante.

Modifica delle indennità dei consiglieri regionali calabresi

Modifica della disciplina indennitaria dei consiglieri regionali

La legge regionale della Calabria 29 ottobre 2001, n. 23 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, che disciplina il trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale. Le modifiche riguardano requisiti temporali e ambito di applicazione di specifiche previsioni già esistenti.

Riduzione del requisito temporale per una prestazione indennitaria

Viene modificata la disposizione del capo IV, articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 3/1996. Il riferimento temporale richiesto per accedere alla prestazione passa da 30 mesi a 24 mesi. In concreto, la soglia minima di durata del periodo di mandato o servizio utile, già prevista dalla norma originaria, viene ridotta.

Estensione dell’ambito applicativo alla VII legislatura

Viene inoltre modificato il capo VI, articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 3/1996. La norma, che riguarda i consiglieri eletti per la prima volta, viene riferita non più alla VI legislatura, ma alla VII legislatura. La legge non introduce ulteriori regimi transitori o disposizioni finanziarie autonome.

Portata applicativa

L’atto ha efficacia nell’ordinamento regionale della Calabria e opera come modifica della disciplina previgente. Trattandosi di intervento su una specifica legislatura e su un requisito temporale ormai storico, la legge non presenta oggi un interesse applicativo autonomo, ma resta rilevante solo come testo di modifica della normativa originaria.

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