Sentenza n. 9097/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 1160/2025, pubblicata il 10 settembre 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 2770/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva riconosciuto alla docente il diritto a buoni di spesa per la formazione professionale pari a 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Velletri, passata in giudicato e notificata all’amministrazione. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente a ottenere, per l’anno scolastico indicato nella motivazione, buoni di spesa per formazione, aggiornamento e qualificazione professionale dell’importo complessivo di 500 euro, condannando il Ministero alla relativa emissione secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione e il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Risultava inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, nonché decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha assolto l’onere di fornire chiarimenti sull’avvenuta esecuzione. Il giudice ha quindi riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, precisando che i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice ordinario non sono riesaminabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato ordinato a eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, sin d’ora, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia amministrativa reiterata e del rilevante numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni derivanti da titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere all’esecuzione nelle forme previste dal processo amministrativo.
art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015
Individua le modalità di emissione dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale dei docenti, cui il giudicato civile aveva rinviato.
art. 15 c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, rimane inerte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato senza riesaminare i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudice della cognizione.
- Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, la pretesa dell’interessato può essere accolta secondo la regola dell’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell’accertata inottemperanza, potendo essere negata quando il giudice ritenga che allo stato non sussistano i relativi presupposti, salva una successiva applicazione in caso di persistente inadempimento.
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