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Ordinanza

Ordinanza n. 640/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza A) quanto al ricorso introduttivo depositato il 18.11.2025: - della sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 680/2024 - r.g. n. 350/2023, notificata in data 15.6.2024 e passata in giudicato relativamente alla condanna risarcitoria in favore della ricorrente, ove occorra con l'indicazione dei chiarimenti ritenuti opportuni per orientare il comportamento delle parti ex art. 112, comma 5, c.p.a. in ordine alle modalità di ottemperanza alla condanna risarcitoria di cui al giudicato; nonché - in via principale, per la nullità e, in subordine, per l'annullamento della nota prot. 30732 dell'11.3.2025, delle deliberazioni 8.4.2025, n. 549 (notificata in data 18.4.2025) e n. 266 del 19.2.2025 (mai notificata alla ricorrente) e, ove occorra, delle note prot. 13326 del 31.1.2025, prot. 17323 del 10.2.2025 e prot. 29151 del 7.3.2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, con le quali l'ASL di Foggia, in violazione e/o elusione del predetto giudicato e comunque in maniera illegittima, ha ritenuto di darne esecuzione, determinando unilateralmente un quantum risarcitorio iniquo e nettamente inferiore al dovuto; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudicato n. 262/2025 dovesse essere inteso come una decisione di annullamento e/o riforma della nomina del Commissario ad acta disposta dal T.A.R. Puglia con la sentenza n. 680/2024, per la nomina/conferma del Commissario ad acta che possa dare esecuzione alla condanna risarcitoria di cui alle predette sentenze, svolgendo tutte le attività di legge; B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 22.11.2025, oltre che per l’accoglimento delle domande già formulate con il ricorso introduttivo, per la nullità e, in subordine, per l’annullamento della deliberazione dell’ASL di Foggia n. 1432 del 23.9.2025 (notificata il 30.9.2025), nota di trasmissione del 7.10.2025, di tutti gli atti e determine ivi specificati e conseguenti e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, con il quale l’ASL di Foggia, in violazione e/o elusione del predetto giudicato e comunque in maniera illegittima, ha ritenuto di darne esecuzione, determinando unilateralmente un quantum risarcitorio iniquo e nettamente inferiore al dovuto.

Giustizia amministrativa202501832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti con cui l'ASL di Foggia ha unilateralmente quantificato il risarcimento dovuto in esecuzione del giudicato, inclusa la deliberazione n. 1432 del 23 settembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 680/2024, passata in giudicato quanto alla condanna risarcitoria, come integrata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 262/2025. La sentenza del TAR aveva stabilito che il danno per il mancato svolgimento del servizio di trasporto disabili fosse quantificato sulla base delle ricevute prodotte, delle tariffe applicate dalle ASL per servizi analoghi e delle ulteriori prescrizioni fissate dal Consiglio di Stato, prevedendo che la quantificazione fosse concordata dalle parti entro novanta giorni e, in mancanza di accordo, fosse effettuata dal commissario ad acta già nominato. La sentenza del Consiglio di Stato ha precisato che il quantum dovesse considerare il numero documentato degli utenti autorizzati dalla ASL nel periodo 2015-2023 e che il ristoro delle spese fosse limitato al periodo successivo alla prima diffida validamente notificata, individuata nel 28 gennaio 2021. Dopo il mancato accordo e il rigetto da parte dell'ASL della proposta risarcitoria della cooperativa, l'ASL ha adottato atti e deliberazioni con cui ha determinato unilateralmente un importo ritenuto dalla ricorrente iniquo e inferiore al dovuto. La ricorrente ne ha chiesto la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l'annullamento per illegittimità, nonché la nomina o conferma di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il TAR aveva già chiarito che, in assenza di accordo, il commissario dovesse concludere l'attività con un provvedimento adottato in luogo e vece dell'amministrazione. Dagli atti non risultava però ancora adottata alcuna determinazione conclusiva del commissario.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di nullità o annullamento degli atti dell'ASL, ma ha disposto il prosieguo del giudizio e un ulteriore termine per l'esecuzione. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza deve rimanere entro i limiti del giudicato e che il decisum presupposto imponeva, in caso di mancato accordo tra le parti, che la quantificazione del danno fosse effettuata dal commissario ad acta in luogo dell'amministrazione. Poiché il commissario non aveva ancora adottato una determinazione conclusiva, la corretta esecuzione del giudicato richiede necessariamente il completamento della sua attività. La sostituzione del funzionario incaricato, intervenuta durante la pendenza del termine precedente, ha giustificato la concessione di un nuovo termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, per l'adozione del provvedimento commissariale di esecuzione della sentenza n. 680/2024, come integrata dalla sentenza n. 262/2025. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 marzo 2027. L'ordinanza è stata posta in esecuzione a carico dell'amministrazione, con comunicazione anche al commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    indicazione dei chiarimenti ritenuti opportuni per orientare il comportamento delle parti

    Il giudice dell'ottemperanza può fornire chiarimenti utili a orientare le parti nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    la quantificazione alla luce dei suddetti criteri avrebbe dovuto essere oggetto di accordo tra le parti, entro e non oltre 90 giorni; in caso di mancato accordo avrebbe dovuto provvedere un commissario ad acta

    Quando la sentenza di condanna rimette la quantificazione del danno a un accordo tra le parti e prevede, in caso di mancato accordo, l'intervento del commissario ad acta, quest'ultimo deve procedere alla quantificazione in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza deve svolgersi entro il perimetro oggettivo segnato dal giudicato presupposto e non può modificarne o sostituirne il contenuto.
  • Quando il giudicato stabilisce che, in mancanza di accordo tra le parti sulla quantificazione di una condanna risarcitoria, debba provvedere un commissario ad acta già nominato, l'amministrazione non può sostituire unilateralmente a tale attività la propria determinazione conclusiva.
  • Il commissario ad acta incaricato in sede di cognizione deve portare a compimento il mandato conferitogli adottando il provvedimento di esecuzione in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente; le attività meramente preparatorie o di supporto non esauriscono l'incarico quando il giudicato richiede una determinazione finale.
  • La sostituzione del funzionario incaricato dell'attuazione del giudicato, intervenuta durante la pendenza del termine assegnato e seguita dal suo decorso, può giustificare la concessione di un ulteriore termine per consentire al commissario ad acta di concludere l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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