Ordinanza n. 207/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di Avviso orale n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Isernia in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 3 marzo 2026, adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 d.kgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso orale adottato dalla Questura di Isernia ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento un avviso orale emesso dalla Questura di Isernia ai sensi del Codice antimafia, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso. Ai fini della decisione cautelare, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire la nota del Gruppo Carabinieri Forestale di Isernia relativa al deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per la realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, oppure, qualora la nota sia coperta da segreto istruttorio, una relazione della Questura che indichi con esattezza gli elementi di pericolosità sociale emergenti da tale rapporto.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza la nota dei Carabinieri Forestali oppure, in alternativa per il caso di segreto istruttorio, una relazione scritta della Questura sugli elementi di pericolosità sociale posti a fondamento dell'avviso orale. Ha fissato la camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il prosieguo cautelare e ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
Sono richiamati quali basi normative dell'avviso orale impugnato; l'ordinanza istruttoria non formula ancora una valutazione sulla loro corretta applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio cautelare contro una misura di prevenzione personale, gli elementi posti a fondamento della valutazione di pericolosità sociale non risultano sufficientemente conoscibili dal fascicolo, il giudice può disporre l'acquisizione degli atti informativi rilevanti o, se questi sono coperti da segreto istruttorio, ordinare all'amministrazione una relazione precisa sugli elementi utilizzati.
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