Sentenza del 05/02/2021 n. 1268 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 32/2021 NOTIFICAZIONI - Atto consegnato a persona diversa dal destinatario - Spedizione raccomandata informativa - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità delle notifiche delle cartelle di pagamento (sostenendo di non averle mai ricevute), deduceva nullità/irregolarità per mancata spedizione della raccomandata informativa di avvenuta notifica (c.d. CAN) quando gli atti sarebbero stati consegnati a persona diversa dal destinatario (es. portiere), lamentava prescrizione/decadenza dei crediti e richiedeva l'esibizione degli originali e la nullità per intervento di società private nella notifica.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto regolari le notifiche effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973 (quindi applicabili le regole del servizio postale ordinario e non gli obblighi di invio della CAN previsti per la notifica a mezzo ufficiale giudiziario). Ha inoltre verificato l'esistenza di atti interruttivi (avvisi di intimazione e comunicazioni di iscrizione ipotecaria) che hanno interrotto i termini prescrizionali; pertanto, alla data di conoscenza (estratto di ruolo del 15/2/2016) i crediti non erano prescritti. La sentenza di primo grado è stata riformata e il contribuente condannato alle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
art. 26, comma 1, seconda parte
Consente all'agente della riscossione la notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di consegna nelle mani di portiere, persone conviventi o addette, la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'AVR; per questa modalità trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Rimando normativo per quanto non disciplinato dall'art. 26 del DPR 602/1973; va preso in considerazione solo nei limiti indicati dal citato art. 26.
Codice di Procedura Civile, art. 139
Regola la notifica effettuata da ufficiale giudiziario e prevede obblighi (es. invio della raccomandata informativa) diversi rispetto alla notificazione effettuata tramite posta raccomandata; la giurisprudenza che richiede la CAN si riferisce a questa fattispecie e non si applica automaticamente alle notifiche per raccomandata postale.
Legge n. 890/1982
Normativa sulle notificazioni a mezzo posta e sull'ufficio notificazioni; la sentenza chiarisce che, per le notifiche eseguite dal concessionario mediante raccomandata con AVR ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non le procedure speciali richiamate dalla L. 890/1982.
Costituzione / Corte Costituzionale, sent. n. 175/2018
Ha valorizzato la funzione pubblicistica dell'agente della riscossione e giustificato la forma semplificata di notificazione tramite invio diretto di raccomandata con AVR, come strumento volto alla pronta realizzazione del credito fiscale.
Codice Civile, artt. 2934, 2943, 2944, 2946
artt. 2934, 2943, 2944, 2946 c.c.
Richiamati in relazione ai termini prescrizionali e agli effetti degli atti interruttivi: gli avvisi di intimazione e le comunicazioni (iscrizione ipotecaria) hanno efficacia interruttiva dei termini prescrizionali, impedendo che il credito fosse prescritto alla data di conoscenza dell'estratto di ruolo.
D.lgs. 546/1992, art. 11
Richiamato dall'appellato per eccepire carenza di capacità di stare in giudizio dell'Agenzia; la Commissione ha ritenuto infondata l'eccezione poiché l'Agenzia si è regolarmente costituita tramite funzionario.
D.lgs. 112/1999, art. 20
Citato dall'appellante in relazione a questioni di termini/tardività del ricorso; nella motivazione è richiamato solo come riferimento alle eccezioni di inammissibilità per tardività, senza essere decisivo rispetto alla ricostruzione della regolarità delle notifiche.
Massime di principio
- Se la notifica della cartella di pagamento è effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, la procedura segue le norme del servizio postale ordinario: non è obbligatorio inviare la raccomandata informativa (CAN) prevista per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c.).
- La consegna della raccomandata ad una persona diversa dal destinatario (portiere, convivente, addetto alla ricezione) non invalida automaticamente la notifica quando la modalità seguita è quella prevista dall'art. 26 DPR 602/1973 e l'AVR porta la sottoscrizione del ricevente.
- L'estratto di ruolo è impugnabile quando le cartelle sottostanti non risultano ritualmente notificate; tuttavia, se la notifica è documentata (AVR con timbri postali/segni di Poste Italiane), l'impugnazione potrà essere dichiarata infondata o inammissibile.
- Per resistere a contestazioni sulla notifica, l'amministrazione deve produrre prove solide della spedizione e del ricevimento (AVR con timbri di Poste Italiane, attestazioni degli atti interruttivi). L'intervento di società private nelle attività di recapito non annulla la validità della notifica se gli AVR recano timbri ufficiali del servizio postale.
- Gli atti interruttivi (avvisi di intimazione, comunicazioni di iscrizione ipotecaria) interrompono i termini di prescrizione: va sempre verificata la presenza di tali atti nella sequenza temporale prima di dichiarare la prescrizione del credito.
- Quando si agisce in giudizio per contestare cartelle già notificate, è prudente verificare la documentazione postale (AVR, date di notifica) e di proporre l'impugnazione tempestivamente: l'omessa impugnazione di cartelle regolarmente notificate può precludere il riesame del merito tributario.
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