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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10951/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza ritenendo violata la legge e omessa la motivazione sulla qualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 612 c.p., sostenendo che la Corte distrettuale non aveva adeguatamente verificato la concreta offensività del messaggio SMS contestato ("La pagherai x quello che hai fatto. Tutto pagherai"), e richiamando un verbale della persona offesa che secondo lui attenuava il significato minaccioso della comunicazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse esaminato il contesto (motivo di gelosia, telefonate e messaggi precedenti descritti come minacciosi) e motivato adeguatamente la qualificazione della condotta come minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi €3.686,00 oltre accessori di legge. In sede di requisitoria il Procuratore generale aveva fatto presente l'intervenuta prescrizione del reato e chiesto l'annullamento limitato agli effetti civili, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La condotta (messaggio SMS) è stata qualificata come minaccia: la pronuncia attribuisce all'espressione un significato oggettivo di prospettazione di un male ingiusto concretamente attuabile, valutando il contesto fattuale e le dichiarazioni della persona offesa

  • prescrizione del reato (richiamata dal Procuratore generale)

    Il Procuratore generale ha rilevato l'intervenuta prescrizione e proposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile; tuttavia la Corte di legittimità, pur registrando tale rilievo in requisitoria, ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal condannato

Massime di principio

  • Per qualificare come minaccia un messaggio breve non è decisivo il testo isolato: il giudice valuta il contesto (motivo, precedenti comunicazioni, vulnerabilità della persona offesa) per attribuire un significato intimidatorio oggettivo.
  • Le censure che si limitano a ripetere i rilievi già fatti in sede di merito senza confrontarsi con l'intero apparato motivazionale sono generalmente inammissibili in cassazione; è necessario indicare con precisione i punti di violazione di legge o di illogicità nella motivazione.
  • Documenti o verbali richiamati in cassazione devono essere parte del fascicolo di merito (ritualmente acquisiti) per essere efficaci: l'allegazione esterna non sostituisce l'acquisizione processuale.
  • Se viene eccepita la prescrizione del reato, vanno valutati separatamente gli effetti penali e quelli civili: la prescrizione estingue l'azione penale ma può rendere necessario il rinvio o la valutazione autonoma delle pretese civili.
  • La valutazione del carattere intimidatorio di una comunicazione richiede che il giudice dia conto delle ragioni che portano dall'elemento materiale (testo) all'elemento soggettivo (intento intimidatorio), esaminando moventi e modalità dell'azione.

Testo integrale

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