Decreto dirigenziale n. 24 del 19/03/2024
Decreto di qualifica della società VERICERT S.R.L., con sede in via Luigi Masotti n.5, 48124 Fornace Zarattini (RA), quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: di natura strutturale Materiale Rotabile E CCS a bordo di cui all’allegato II del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica VERICERT S.r.l. come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per la valutazione dei sottosistemi ferroviari di natura strutturale Materiale Rotabile e Controllo-comando e segnalamento di bordo. La designazione deriva dall’estensione dell’accreditamento UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 rilasciato da ACCREDIA e resta valida fino al 27 marzo 2026, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento. Il decreto disciplina inoltre obblighi di conservazione documentale, comunicazioni al MIT e ad ANSFISA, vigilanza, rinnovo, sospensione e revoca della qualifica.
Qualifica di VERICERT S.r.l. come organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari di natura strutturale
Qualifica di VERICERT S.r.l. quale organismo designato (DeBo) per sottosistemi ferroviari
Il decreto dirigenziale della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica VERICERT S.r.l. come organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, per la valutazione della conformità di specifici sottosistemi ferroviari di natura strutturale. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviaria e dà attuazione alla procedura di qualifica degli organismi di valutazione definita dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.
Base normativa e presupposti del provvedimento
Il decreto richiama il quadro regolatorio rilevante, comprendente:
- regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- regolamento (UE) 2016/796, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
- direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
- direttiva 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
- decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di attuazione della direttiva 2016/798;
- decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di attuazione della direttiva 2016/797.
Sono inoltre richiamati la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 sulle attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, la nota ministeriale di notifica alla Commissione europea ex art. 37 del d.lgs. n. 57/2019 e gli atti organizzativi relativi all’incarico del Direttore generale firmatario.
Istanze e accreditamento
VERICERT S.r.l. ha presentato istanza di qualifica come organismo designato (DeBo) per i sottosistemi Materiale Rotabile e CCS di bordo. Il decreto dà atto che ACCREDIA, con esito della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR del 28 febbraio 2024, ha disposto l’estensione dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, rilasciando il certificato di accreditamento n. 0208PRD Rev. 002 del 28 febbraio 2024, con scadenza 27 marzo 2026.
Il Ministero rileva la completezza della documentazione prodotta e la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 2019, presupposti che conducono al rilascio della qualifica.
Contenuto della qualifica
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi di natura strutturale:
- Materiale Rotabile;
- Controllo-comando e segnalamento, limitatamente al Controllo-comando e segnalamento di bordo.
L’organismo è autorizzato a svolgere le attività connesse alle procedure di verifica previste dalla disciplina di settore, nei limiti del perimetro di accreditamento e della designazione ministeriale.
Obblighi operativi dell’organismo designato
Il decreto impone a VERICERT S.r.l. di operare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 57/2019 e di mantenere invariata la struttura dichiarata, comprensiva di organizzazione, personale, risorse strumentali, laboratori e consulenti esterni indicati nella documentazione agli atti.
Eventuali variazioni di tali elementi devono essere sottoposte alla preventiva approvazione di ACCREDIA. Inoltre, gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al MIT e ad ANSFISA.
Comunicazioni obbligatorie e rapporti con le autorità
L’organismo deve comunicare al Ministero:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- qualunque circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Resta fermo che, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano il d.lgs. n. 57/2019, la direttiva 2016/797/UE e i provvedimenti ministeriali vigenti.
Vigilanza, durata e rinnovo della designazione
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, che verifica il mantenimento dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della designazione o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37 del 2019. Per il rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e obblighi in caso di perdita dei requisiti
Il decreto prevede un sistema graduato di interventi in caso di irregolarità:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi per i casi più gravi o in caso di precedente diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni.
La sospensione può essere revocata se, decorso il termine, risultano rimosse le irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata anche quando venga accertata la perdita dei requisiti di notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche a ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Validità e pubblicazione
Il decreto ha validità fino al 27 marzo 2026, data di scadenza del certificato di accreditamento su cui si fonda la designazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
VERICERT S.r.l., con sede in Fornace Zarattini (RA), è qualificata come Designated Body (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per i sottosistemi strutturali Materiale Rotabile e Controllo-comando e segnalamento di bordo.
Base normativa e presupposti
Il provvedimento si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, in particolare sui regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) 2016/796, sulle direttive 2016/797 e 2016/798, sul d.lgs. n. 57/2019 e sulla procedura di qualifica definita dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse dichiarate, sottoponendo ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni, e conservare gli atti di certificazione per almeno dieci anni, tenendoli a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Vigilanza, rinnovo e durata
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La designazione dura quanto il certificato di accreditamento n. 0208PRD Rev. 002, con scadenza 27 marzo 2026. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, VERICERT deve presentare istanza secondo d.lgs. n. 57/2019 e DD n. 37/2019, con anticipo minimo di due mesi rispetto alla scadenza.
Cause di sospensione e revoca
Il decreto prevede diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, nonché sospensione immediata se vengono meno i requisiti di notifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve interrompere l’attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA; i provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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