Decreto dirigenziale n. 25 del 19/03/2024
Decreto di qualifica della società VERICERT S.R.L., con sede in via Luigi Masotti n.5, 48124 Fornace Zarattini (RA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale: Materiale Rotabile e CCS a bordo, e al sottosistema funzionale: Manutenzione, ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica VERICERT S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica riguarda i sottosistemi materiale rotabile, controllo-comando e segnalamento di bordo, manutenzione e la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. Il provvedimento disciplina durata, vigilanza, obblighi dell’organismo, ipotesi di sospensione o revoca e rinvia al certificato di accreditamento ACCREDIA, valido fino al 19 dicembre 2025.
Qualifica di VERICERT S.r.l. quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di VERICERT S.r.l. quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013
Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica VERICERT S.r.l. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) per il sistema ferroviario. Il provvedimento è adottato in attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza ferroviaria, accreditamento e interoperabilità, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 402/2013 e al Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019.
Base normativa e presupposti istruttori
Il decreto richiama il quadro normativo rilevante, tra cui:
- Regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
- Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;
- Regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA;
- Direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
- decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57;
- Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
L’istruttoria si fonda inoltre sulla comunicazione degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR di ACCREDIA del 28 febbraio 2024, da cui risulta l’estensione dell’accreditamento alla società richiedente e l’emissione del certificato n. 0453ISP Rev. 002, con scadenza 19 dicembre 2025. Il Ministero attesta la completezza della documentazione e la sua conformità al DD n. 37/2019.
Oggetto della qualifica e ambito operativo
VERICERT S.r.l., con sede in via Luigi Masotti n. 5, 48124 Fornace Zarattini (RA), è qualificata quale AsBo per i seguenti ambiti:
- sottosistemi strutturali: materiale rotabile;
- sottosistemi strutturali: controllo-comando e segnalamento, limitatamente al controllo comando e segnalamento di bordo;
- sottosistemi funzionali: manutenzione.
La qualifica riguarda anche la valutazione dell’integrazione in sicurezza di tali sottosistemi nel sistema ferroviario.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività di valutazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 402/2013. In particolare:
- deve mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti;
- eventuali variazioni organizzative o operative devono essere sottoposte a preventiva approvazione di ACCREDIA;
- gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni;
- la documentazione deve essere resa disponibile a MIT e ad ANSFISA;
- l’organismo deve comunicare al Ministero eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sull’ambito o sulle condizioni di notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Per quanto non disciplinato espressamente, il decreto rinvia al decreto legislativo n. 50/2019, alla direttiva 2016/798/UE, al Regolamento (UE) n. 402/2013 e agli ulteriori provvedimenti del MIT.
Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è attribuita ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, con il compito di verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte.
La validità della qualifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Il decreto specifica che il provvedimento resta efficace fino al 19 dicembre 2025, coincidente con la scadenza del certificato ACCREDIA n. 0453ISP Rev. 002.
Per ottenere il rinnovo della qualifica, l’organismo deve presentare domanda secondo le modalità del DD n. 37 del 28 giugno 2019 e comunque almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e flussi informativi
Il decreto disciplina un regime sanzionatorio e cautelare articolato:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o in presenza di precedente diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti di qualifica ai sensi del Reg. (UE) n. 402/2013.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento a base della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Pubblicazione del provvedimento
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e su quello di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo AsBo
VERICERT S.r.l., con sede a Fornace Zarattini (RA), è qualificata come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La qualifica copre i sottosistemi strutturali materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo, nonché il sottosistema funzionale manutenzione, oltre alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Base normativa e istruttoria
Il decreto richiama la normativa europea e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, tra cui i regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi nn. 50 e 57 del 2019, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualificazione degli organismi. La decisione si fonda anche sull’estensione dell’accreditamento UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012 rilasciata da ACCREDIA e sulla completezza della documentazione presentata.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità del Regolamento UE n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate agli atti e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti e i rapporti di prova relativi all’attività di certificazione e metterli a disposizione di MIT e ANSFISA. È inoltre tenuto a comunicare al Ministero specifici eventi rilevanti, come rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati, modifiche dell’ambito di notifica e richieste delle autorità di vigilanza.
Vigilanza, rinnovo e durata
La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA, che verifica la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni. La notifica ha durata collegata al certificato di accreditamento; il provvedimento vale fino al 19 dicembre 2025, data di scadenza del certificato ACCREDIA n. 0453ISP Rev. 002. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 e almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e comunicazioni
Il decreto prevede diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni o perdita dei requisiti. La sospensione è immediata se l’organismo perde i requisiti per la qualifica; se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. I provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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