Decreto dirigenziale n. 89 del 14/03/2024
Dal 15 aprile 2024, per le richieste di intestazione di veicoli a nome degli Operatori che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cd. “minivolture”), sarà rilasciato un “certificato di minivoltura” in sostituzione dell’attuale documento unico di circolazione e di proprietà. Il certificato, non valido ai fini della circolazione su strada, è contraddistinto da un numero identificativo e dalla relativa data di emissione e contiene, in particolare, sia i dati identificativi del veicolo sia le generalità del soggetto intestatario, nonché il numero progressivo di iscrizione o trascrizione dell’atto nel pubblico registro automobilistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, dal 15 aprile 2024, una nuova procedura per le minivolture dei veicoli usati destinati alla rivendita: al posto del documento unico di circolazione e di proprietà viene rilasciato un certificato di minivoltura non valido per la circolazione su strada. La misura riguarda UMC, PRA e STA, si applica anche alle pratiche successive sul medesimo veicolo e mira a semplificare gli adempimenti e a ridurre i costi di approvvigionamento della modulistica MC 820D. Sono previste regole sul contenuto del certificato, sulla sua allegazione al fascicolo digitale e sulle modalità per ottenere il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento.
Semplificazione delle minivolture con rilascio del certificato di minivoltura in sostituzione del documento unico
Semplificazione delle minivolture e certificato di minivoltura
Il decreto introduce, a decorrere dal 15 aprile 2024, una disciplina semplificata per le operazioni di minivoltura dei veicoli usati intestati ai soggetti che commerciano veicoli. La misura si inserisce nel quadro del decreto legislativo n. 98 del 2017 sul documento unico di circolazione e di proprietà, dell’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e della normativa su PRA, UMC e STA, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e i costi connessi alla modulistica MC 820D.
Base normativa e finalità
Nelle premesse sono richiamate le principali fonti organizzative e di settore: il decreto legislativo n. 300 del 1999, il decreto legislativo n. 165 del 2001, il decreto-legge n. 173 del 2022 convertito dalla legge n. 204 del 2022, il D.P.C.M. n. 186 del 2023 sulla riorganizzazione del MIT, il codice della strada, la normativa sul PRA, il codice dell’amministrazione digitale, la legge n. 264 del 1991 sugli STA, il D.P.R. n. 358 del 2000 e il D.P.R. n. 474 del 2001 sulla circolazione di prova. La scelta regolatoria è motivata dal fatto che la minivoltura riguarda veicoli destinati alla rivendita e non alla circolazione su strada; per questi ultimi resta infatti lo specifico istituto dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Il Ministero evidenzia anche che nel 2023 le minivolture sono state circa 2.500.000, con crescita stimata del 13%, determinando un costo rilevante per la modulistica e giustificando l’intervento di semplificazione.
Definizioni rilevanti
Il decreto definisce espressamente:
- UMC: Uffici Motorizzazione Civile del MIT;
- PRA: Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall’ACI;
- STA: sportelli telematici dell’automobilista;
- ANV: Archivio Nazionale dei Veicoli;
- minivoltura: intestazione di veicoli usati, già immatricolati o da immatricolare, a soggetti che svolgono attività commerciale di rivendita, ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- c.d.s.: codice della strada;
- DU: documento unico di circolazione e di proprietà.
Disciplina operativa delle minivolture
Per finalità di semplificazione e contenimento della spesa, dal 15 aprile 2024 gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano, per le operazioni di minivoltura, il certificato di minivoltura previsto dall’articolo 3, mediante le procedure telematiche già implementate dal decreto legislativo n. 98 del 2017. Restano dovuti secondo la normativa vigente l’imposta di bollo, i diritti di motorizzazione e gli emolumenti PRA.
Il certificato sostituisce, in questa fattispecie, il documento unico precedentemente rilasciato; il decreto chiarisce però che tale certificato non è valido ai fini della circolazione su strada.
Gestione delle pratiche successive sul medesimo veicolo
Per le pratiche successive alla minivoltura relative allo stesso veicolo, compresi il trasferimento della proprietà e la radiazione per esportazione o demolizione, il certificato di minivoltura deve essere allegato al fascicolo digitale della pratica.
La disciplina si applica anche nei casi di nuova immatricolazione di veicoli in regime di minivoltura conseguente a sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe, secondo l’articolo 102 del codice della strada, nonché nei casi di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del DU rilasciato prima del 15 aprile 2024 per veicoli in minivoltura.
Resta ferma, invece, la normativa vigente sul rilascio del DU in caso di radiazione per esportazione dei veicoli in regime di minivoltura.
Contenuto del certificato di minivoltura
Il certificato è stampato su carta bianca formato A4 e riporta:
- numero identificativo e data di emissione;
- dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione e uso, potenza, massa massima e portata;
- generalità dell’intestatario e indirizzo della sede o residenza;
- codice fiscale dell’intestatario;
- richiamo all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- numero progressivo della formalità PRA;
- data dell’atto di vendita;
- codice identificativo dell’Ufficio o dello STA che ha effettuato l’operazione;
- dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale".
Duplicato del certificato
In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, l’intestatario può richiederne il duplicato presso l’UMC o uno STA, secondo le modalità che saranno definite dalla circolare applicativa prevista dal decreto.
Istruzioni operative e clausola finanziaria
Le istruzioni operative di dettaglio saranno emanate con circolare adottata di concerto con l’Automobile Club d’Italia e sentite le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore. Il decreto contiene infine la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività dovranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Punti principali
Finalità della misura e base normativa
Il decreto attua una semplificazione amministrativa per le minivolture dei veicoli usati intestati agli operatori commerciali di rivendita, in un quadro normativo fondato sul codice della strada, sul decreto legislativo n. 98 del 2017 sul documento unico e sulla disciplina della minivoltura ex articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997. La finalità dichiarata è anche il contenimento della spesa per la modulistica MC 820D.
Rilascio del certificato di minivoltura
Dal 15 aprile 2024, per le operazioni di minivoltura gli UMC, gli Uffici PRA e gli STA rilasciano un certificato di minivoltura tramite procedure telematiche, mantenendo fermi imposta di bollo, diritti di motorizzazione ed emolumenti PRA previsti dalla legge. Il certificato sostituisce il documento unico in questa specifica ipotesi ed è espressamente non valido per la circolazione su strada.
Contenuto del certificato e gestione delle pratiche successive
Il certificato riporta gli elementi identificativi del veicolo, dell’intestatario e della formalità PRA, oltre alla data dell’atto di vendita, al codice dell’ufficio o STA operante e alla dicitura relativa al bollo virtuale. Per le successive pratiche sul medesimo veicolo, come trasferimento di proprietà o radiazione per esportazione o demolizione, il certificato è allegato al fascicolo digitale; la disciplina si applica anche alle nuove immatricolazioni conseguenti a sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe o del DU preesistente, con salve le regole vigenti sulla radiazione per esportazione.
Istruzioni operative e invarianza finanziaria
Le istruzioni di dettaglio saranno fornite con circolare adottata di concerto con l’ACI, sentite le associazioni di categoria. Il decreto precisa inoltre che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività saranno svolte con risorse disponibili a legislazione vigente.
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