Decreto dirigenziale n. 23 del 19/03/2024
Decreto di qualifica della società VERICERT S.R.L., con sede in via Luigi Masotti n.5, 48124 Fornace Zarattini (RA), quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale: Materiale Rotabile e CCS a bordo, di cui all’allegato II del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica VERICERT S.r.l. come organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per la valutazione di conformità dei sottosistemi ferroviari di natura strutturale "Materiale Rotabile" e "Controllo-comando e segnalamento di bordo". La qualifica è rilasciata sulla base dell’avvenuta estensione dell’accreditamento Accredia secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e resta valida fino al 27 marzo 2026, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento. Il provvedimento disciplina anche obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione documentale, comunicazioni al MIT, cause di diffida/sospensione/revoca e condizioni per l’operatività effettiva sul sistema Nando della Commissione europea.
Qualifica della società VERICERT S.r.l. quale organismo notificato (NoBo) per sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di VERICERT S.r.l. quale organismo notificato ferroviario
Il decreto dirigenziale dispone la qualifica di VERICERT S.r.l. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019, per i sottosistemi ferroviari di natura strutturale "Materiale Rotabile" e "Controllo-comando e segnalamento di bordo". Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sull’interoperabilità e la sicurezza delle ferrovie, attuativa delle direttive 2016/797/UE e 2016/798/UE.
Base normativa e presupposti della qualifica
La decisione è adottata richiamando, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, il regolamento (UE) 2016/796 istitutivo dell’ERA, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Ai fini istruttori, il MIT prende atto dell’istanza presentata da VERICERT S.r.l. l’8 marzo 2024, nonché della comunicazione di Accredia che attesta l’estensione dell’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e il rilascio del certificato di accreditamento n. 0208PRD Rev. 002 del 28 febbraio 2024, con scadenza 27 marzo 2026. Il decreto afferma la completezza della documentazione e la sua conformità al d.d. n. 37/2019.
Ambito della notifica
La qualifica copre i sottosistemi strutturali indicati nell’art. 1:
- Materiale rotabile;
- Controllo-comando e segnalamento di bordo.
La società è quindi abilitata, nei limiti della notifica, a svolgere attività di valutazione della conformità per tali ambiti del sistema ferroviario.
Obblighi operativi dell’organismo notificato
L’art. 2 stabilisce gli obblighi permanenti dell’organismo. Le attività di certificazione devono essere svolte secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019. VERICERT deve inoltre mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali così come dichiarate in istruttoria, incluse le scelte relative a laboratori e consulenti esterni; eventuali variazioni richiedono la preventiva approvazione di ACCREDIA.
La documentazione relativa all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, deve essere conservata per almeno dieci anni e resa disponibile al MIT e ad ANSFISA. L’organismo deve inoltre comunicare al MIT:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
- eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, comprese quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della qualifica e rinnovo
La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA, che verifica la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La notifica ha validità connessa alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il d.d. n. 37/2019; per il rinnovo, l’istanza va depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Cause di diffida, sospensione e revoca
L’art. 4 disciplina le misure conseguenti a irregolarità nell’attività di certificazione:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o se sia già stata inflitta la diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni.
Decorso il termine di sospensione, il provvedimento è ritirato solo dopo l’accertata rimozione delle irregolarità. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera, nei modi e nei tempi stabiliti, al provvedimento di sospensione. L’attività è sospesa immediatamente se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento su cui si fonda la qualifica, l’organismo deve cessare l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Spese di accompagnamento in audit ERA
Le spese per l’eventuale accompagnamento del personale del MIT o di ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 796/2016 e della decisione del Management Board ERA n. 156 del 27 giugno 2017 sono poste a carico dell’organismo.
Efficacia del decreto e operatività sul sistema Nando
Il provvedimento ha validità fino al 27 marzo 2026, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento. È prevista la pubblicazione sul sito del MIT e di ANSFISA. Inoltre, VERICERT potrà emettere documentazione come organismo notificato ai sensi del d.lgs. 57/2019 e della direttiva 2016/797/UE solo dopo il relativo inserimento nel sistema Nando della Commissione europea.
Punti principali
Qualifica di VERICERT S.r.l. come NoBo
La società VERICERT S.r.l., con sede in Fornace Zarattini (RA), è qualificata quale organismo notificato (Notified Body - NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019. La qualifica riguarda i sottosistemi di natura strutturale "Materiale Rotabile" e "Controllo-comando e segnalamento di bordo".
Base normativa e presupposti istruttori
Il decreto richiama la disciplina europea e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, in particolare il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i d.lgs. 50/2019 e 57/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. La decisione si fonda anche sull’estensione dell’accreditamento Accredia e sulla completezza della documentazione prodotta.
Obblighi dell’organismo qualificato
VERICERT deve svolgere le attività di certificazione secondo il d.lgs. 57/2019, mantenere invariata la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali e le scelte su laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA. Deve conservare per almeno dieci anni la documentazione e i rapporti di prova e renderli disponibili al MIT e ad ANSFISA.
Comunicazioni e vigilanza
L’organismo deve comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica, eventuali richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza sull’attività è demandata ad ACCREDIA.
Durata, revoca e operatività
La notifica ha validità collegata al certificato di accreditamento, con scadenza fissata al 27 marzo 2026. Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca nei casi di violazioni o perdita dei requisiti; la sospensione è immediata se vengono meno i requisiti per la notifica. In caso di sospensione o revoca dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. VERICERT può emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema Nando della Commissione europea.
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