Cassazione Civile, Ordinanza n. 06172/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso un giudizio avente ad oggetto il pagamento di prestazioni previdenziali per l'anno 2017 collegate all'iscrizione negli elenchi OTD. La sospensione era stata disposta perché pendeva un diverso giudizio, già definito in primo grado con sentenza favorevole alla lavoratrice ma ancora appellata, concernente la cancellazione dagli stessi elenchi nell'anno 2016, ritenuta pregiudiziale rispetto alla domanda sulle prestazioni. Nel ricorso per cassazione si è dedotto che, in presenza di una sentenza non passata in giudicato sul rapporto pregiudicante, la sospensione non può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma eventualmente solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; si è quindi chiesta la nullità dell'ordinanza per illegittimo richiamo all'art. 295 c.p.c. e per difetto dei presupposti della sospensione necessaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nonostante il richiamo formale all'art. 295 c.p.c., l'ordinanza del Tribunale fosse sorretta da motivazione sufficiente a farla intendere come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché indicava l'oggetto del giudizio, il precedente giudizio pregiudicante definito in primo grado e ancora sub iudice, la rilevanza di tale precedente ai fini del diritto alle prestazioni e la dipendenza logica della decisione dall'esito dell'appello. Ha quindi escluso la nullità del provvedimento e ha rigettato il ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, ricorrendone i presupposti, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
artt. 42 ss cod. proc. civ.
È il rimedio utilizzato per impugnare l'ordinanza di sospensione.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria è illegittima se il giudizio pregiudicante è già definito con sentenza non passata in giudicato; inoltre presuppone pregiudizialità in senso stretto e identità delle parti.
art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado e pende impugnazione, la sospensione del giudizio pregiudicato è solo facoltativa e deve essere sorretta da motivazione sulle ragioni di opportunità.
art. 282 c.p.c.
La provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado incide sull'assetto sistematico che esclude la doverosità della sospensione automatica.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Ha giustificato la mancata condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto.
Massime di principio
- Se la causa pregiudicante è stata decisa con sentenza non definitiva e pende impugnazione, la sospensione del processo pregiudicato non è necessaria ex art. 295 c.p.c., ma può solo essere disposta, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
- Il provvedimento di sospensione emesso formalmente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è nullo se dal suo contenuto emerge una motivazione idonea a sorreggerlo come sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Ai fini della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice deve indicare le concrete ragioni di opportunità che rendono ragionevole attendere l'esito dell'impugnazione del giudizio pregiudicante.
- La pregiudizialità rilevante ai fini della sospensione necessaria presuppone un rapporto stretto tale da giustificare l'evitamento del contrasto tra giudicati, mentre la mera dipendenza logica tra cause può fondare solo una sospensione facoltativa o una decisione conforme/difforme alla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05967/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05992/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05995/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06000/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06001/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06005/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →