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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 18711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. che, nel giudizio di ottemperanza, aveva accolto la richiesta del contribuente di ottenere il rimborso riconosciuto da sentenza definitiva (90% IRPEF anni 1990-1992). L'Agenzia sosteneva che, per effetto delle norme sopravvenute (L. n.190/2014, comma 665, come modificata da D.L. n.91/2017, art.16-octies e dai successivi interventi) i rimborsi devono essere ridotti al 50% ove le istanze eccedano le risorse stanziate e, dopo esaurimento delle risorse, non possono essere effettuati ulteriori pagamenti, motivo per cui il giudice dell'ottemperanza non avrebbe dovuto ordinare il pagamento integrale senza verificare l'esistenza/sforamento delle domande rispetto ai fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio che le limitazioni di spesa introdotte dal D.L. n.91/2017 riguardano la fase di attuazione/esecuzione del rimborso e non estinguono il diritto sostanziale accertato in sede di cognizione; il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilita' dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le procedure contabili speciali (es. commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato. Nel caso concreto, pero', l'Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale nel corso del giudizio di ottemperanza; pertanto la cassazione ha ritenuto non necessario cassare la sentenza per rinvio e ha confermato il provvedimento impugnato, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Fonte del diritto al rimborso (beneficio per i contribuenti colpiti dal sisma) che ha determinato il credito del contribuente; la normativa di attuazione successiva non ha inteso sopprimere questo diritto sostanziale.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Ha previsto stanziamenti per rimborsi e modalità di erogazione; unitamente agli interventi successivi regola l'attuazione amministrativa dei rimborsi ma non elimina il diritto riconosciuto giudizialmente.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123)

    Introduce limiti di spesa e la riduzione percentuale del 50% in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate; la Corte ha interpretato questa norma come disciplinante la fase esecutiva/attuatativa, non la sostanza del diritto al rimborso.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)

    Stabilisce le procedure operative per l'applicazione dei limiti di spesa e la riduzione dei rimborsi (ordine cronologico, riduzione al 50%, erogazione proporzionale residua) da applicare in fase di attuazione amministrativa.

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 e L. 28 febbraio 2020, n. 8 (conversione)

    Ha rifinanziato e modificato l'ammontare complessivo delle risorse disponibili (aumento dell'importo complessivo), ma non ha mutato il principio secondo cui i limiti e le procedure restano regole di attuazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Norma procedurale che limita le censure nel ricorso in cassazione contro sentenze di ottemperanza; la Corte ribadisce che sono ammissibili le doglianze sull'errore in procedendo e sul difettoso esercizio del potere di integrare il dictum del giudicato.

  • Corte Cost. e giurisprudenza CEDU (citazioni interpretative)

    Richiamate a sostegno del principio che l'esaurimento temporaneo dei fondi non legittima una cancellazione definitiva del credito giudiziale: il pagamento puo' essere differito e vanno attivate procedure contabili per adempiere al giudicato quando manchino risorse.

Massime di principio

  • Le norme sopravvenute che pongono limiti di spesa per rimborsi (ius superveniens) disciplinano la fase esecutiva/attuatativa e non estinguono il diritto sostanziale accertato in sede di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilita' dei fondi e, in caso di incapienza, adottare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica (es. commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso, erogazione proporzionale) per garantire l'esecuzione del giudicato senza falcidiare definitivamente il credito.
  • La riduzione al 50% e la sospensione di ulteriori rimborsi, previste dal D.L. n.91/2017, si applicano nell'attuazione amministrativa del rimborso e possono incidere sul quantum effettivamente erogato nella fase esecutiva, non sul riconoscimento del diritto in sede cognitiva.
  • Se l'Amministrazione provvede al pagamento integrale nel corso del giudizio di ottemperanza, tale adempimento non costituisce necessariamente acquiescenza che precluda l'impugnazione; tuttavia rende superfluo ordinare ulteriori provvedimenti di esecuzione e porta alla conferma della sentenza impugnata sul punto pratico.
  • Le questioni attinenti alla capienza dei fondi e all'ordine di erogazione vanno sollevate e valutate in sede di esecuzione/ottemperanza e non nel giudizio di cognizione che ha accertato il diritto.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori sulla capienza o meno delle risorse (numero e ammontare delle istanze presentate) qualora voglia invocare l'applicazione delle limitazioni finanziarie.

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