Regolamento (UE) 2017/1581
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1581 della Commissione, del 18 settembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, in quanto i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. La misura riguarda le domande presentate tra il 1° e il 7 settembre 2017 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei coefficienti di attribuzione per le domande di titoli di importazione nel settore del pollame presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017.
Ambito di applicazione
Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per i contingenti tariffari del settore del pollame, limitatamente al sottoperiodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2017. Riguarda i contingenti identificati nell’allegato con numeri d’ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4421 e 09.4422. La misura opera solo per le domande presentate nel periodo 1°-7 settembre 2017 e non disciplina altri sottoperiodi o altri settori.
Coefficiente di attribuzione per titoli di importazione nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1581 della Commissione interviene nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per i prodotti del settore del pollame. La finalità è quella di ripartire proporzionalmente le richieste di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 settembre 2017 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017, in presenza di domande eccedenti i quantitativi disponibili.
Presupposto dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, paragrafi 1 e 3, come base giuridica per l’adozione della misura. Il considerando evidenzia che, per alcuni contingenti del pollame, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili e che occorre quindi fissare il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi domandati, secondo le regole del regolamento (CE) n. 1301/2006, articolo 7, paragrafo 2.
Ambito oggettivo e temporale
Il regolamento si applica esclusivamente ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007. Il riferimento temporale è circoscritto alle domande presentate dal 1° al 7 settembre 2017 e al sottoperiodo di validità del contingente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Non introduce nuovi contingenti, ma disciplina soltanto la percentuale di assegnazione per quelli già aperti.
Coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato
L’allegato costituisce il contenuto operativo centrale del regolamento e riporta i coefficienti da applicare ai contingenti interessati:
- numero d’ordine 09.4410: 0,122017 %;
- numero d’ordine 09.4411: 0,147890 %;
- numero d’ordine 09.4412: 0,124570 %;
- numero d’ordine 09.4420: 0,138450 %;
- numero d’ordine 09.4421: nessun coefficiente indicato;
- numero d’ordine 09.4422: 0,138449 %.
Entrata in vigore ed effetti
Per garantire l’efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Applicazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato. La misura è adottata perché, per alcuni contingenti, le richieste del 1°-7 settembre 2017 superano i quantitativi disponibili.
Coefficienti per i contingenti del pollame
L’allegato riporta i coefficienti di attribuzione, espressi in percentuale, per i numeri d’ordine 09.4410 (0,122017), 09.4411 (0,147890), 09.4412 (0,124570), 09.4420 (0,138450), 09.4421 (nessun coefficiente indicato, trattato come non attribuzione/assenza di disponibilità), e 09.4422 (0,138449).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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