Regolamento (UE) 2017/1582
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1582 della Commissione, del 18 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce i quantitativi non domandati nell’ambito del contingente tariffario UE per carni di pollame originarie degli Stati Uniti e li trasferisce al sottoperiodo successivo 1° gennaio-31 marzo 2018. La misura discende dalla constatazione che, per il periodo di presentazione delle domande 1°-7 settembre 2017 relativo al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017, le richieste erano inferiori ai quantitativi disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018 del contingente tariffario per carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America. Riguarda esclusivamente la gestione del sottoperiodo contingentale dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 e, in concreto, i quantitativi non richiesti nel precedente sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Determinazione dei quantitativi da aggiungere al contingente tariffario per carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America
Il regolamento di esecuzione interviene nell'ambito della gestione annuale del contingente tariffario UE per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America. La finalità è quella di riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi non richiesti nel periodo di presentazione delle domande, assicurando il pieno utilizzo del contingente e la continuità della gestione amministrativa.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, quale base per la gestione dei contingenti tariffari nel settore agricolo. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 536/2007, che ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
Presupposto della misura
Il provvedimento è adottato perché, per le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 relative al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, i quantitativi richiesti risultavano inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, la Commissione determina i quantitativi non oggetto di domanda e li aggiunge al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo.
Quantitativi trasferiti al sottoperiodo successivo
L'allegato del regolamento indica, per il numero d'ordine 09.4169, un quantitativo non richiesto pari a 10.453.692 kg, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
La Commissione, in applicazione dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, disciplina la riallocazione dei quantitativi non richiesti nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America.
Quantitativi non richiesti da trasferire
Per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 devono essere aggiunti i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel periodo di presentazione dal 1° al 7 settembre 2017 relativo al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. L'importo indicato nell'allegato è pari a 10.453.692 kg per il numero d'ordine 09.4169.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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