Cassazione Civile, Sentenza n. 17959/2020 del 27/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda concerne due compravendite del 1992 con le quali Lidia Di Stefano trasferì immobili rispettivamente al figlio Michele Giuseppe Marino e alla coniuge di questi Carmela Cosentino. Di Stefano chiese la nullità degli atti sostenendo che erano il profitto dell'estorsione posta in essere da Giorgio Marino (padre) per il quale era intervenuta sentenza penale di condanna. In primo grado i contratti furono dichiarati nulli; la Corte d'Appello confermò la nullità solo del contratto a favore di Michele Marino e annullò la declaratoria per la Cosentino ritenendo, tra l'altro, insufficiente la prova dell'interposizione fittizia e ritenendo l'operato di Marino configurabile al più come vizio di consenso. In Cassazione le parti hanno dedotto questioni di diritto processuale e probatorio (efficacia del giudicato penale in sede civile, limiti della prova testimoniale per simulazione, applicabilità del divieto del patto commissorio ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto da Lidia Di Stefano e rigettato il ricorso principale di Michele Marino e Carmela Cosentino. La Corte ha affermato il principio secondo cui i contratti stipulati per effetto diretto del reato di estorsione sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. (violazione di norme imperative/ordine pubblico) e ha ritenuto opponibile in sede civile il contenuto della sentenza penale passata in giudicato (art. 651 c.p.p. e correlati): ne consegue la nullità radicale di entrambi i trasferimenti, erga omnes, anche rispetto agli acquirenti formali/interposti. La causa è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per il prosieguo, con decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
La nullità contrattuale per contrasto con norme imperative: il contratto concluso per effetto diretto di un reato grave (qui l'estorsione) integra nullità radicale in quanto viola interessi di ordine pubblico.
art. 629 c.p.
Norma penale (estorsione) la cui accertata consumazione tutela interessi pubblici (inviolabilità del patrimonio e libertà personale). Se il contratto è il profitto del delitto, ne consegue la nullità civile del negozio.
art. 2744 c.c.
Divieto del patto commissorio: la giurisprudenza estende la sanzione di nullità a negozi utilizzati nella sostanza come patto commissorio; la simulazione che rivela tale interdipendenza può essere provata anche con mezzi non scritti quando sia diretta a dimostrare l'illiceità del negozio.
art. 651 c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel giudizio civile quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità; il giudice civile può dunque fondarsi sugli accertamenti penali relativi alla materialità del fatto.
art. 654 c.p.c.
Richiamata in relazione agli effetti probatori dei giudicati penali nel processo civile; la Cassazione ha ritenuto compatibile l'utilizzo degli accertamenti penali per determinati aspetti fattuali nel civile.
art. 1417 c.c.
Prevede la possibilità di provare la simulazione anche per testimoni e presunzioni quando la prova è diretta a dimostrare l'illiceità del negozio dissimulato; la Corte ha confermato che, in presenza di patto commissorio/illecito penale, tale prova è ammissibile.
art. 1414 c.c., comma 2
Regola i limiti probatori (forma scritta) per la simulazione relativa nei contratti immobiliari; la Corte ha chiarito che tale requisito non preclude la prova testimoniale quando la simulazione è volta a dimostrare un illecito che rende il negozio nullo (es. patto commissorio/estorsione).
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: più volte invocato dai ricorrenti per censure di ultrapetizione; la Corte ha comunque ritenuto irrilevante la censura rispetto alla rilevabilità d'ufficio della nullità quando emergente dagli atti e dal giudicato penale.
art. 2725 c.c.
Regole sulla prova testimoniale in materia di scritture private perdute: citato nella discussione sull'onere della prova dell'accordo trilaterale di interposizione; la Corte ha distinto i casi di prova di simulazione per illecito (più ampia) rispetto alle limitazioni ordinarie.
Massime di principio
- Se un contratto è stato concluso per effetto diretto di estorsione (o altro reato che tutela interessi pubblici similmente rilevanti) il negozio è nullo ex art. 1418 c.c.: la nullità è radicale ed opera erga omnes, anche rispetto agli acquirenti formali/interposti.
- La sentenza penale irrevocabile ha efficacia nel processo civile quanto all'accertamento dei fatti materiali e della loro illiceità (art. 651 c.p.p.); il giudice civile può fondarsi su tali accertamenti per dichiarare la nullità del negozio.
- La nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando dagli atti emerge l'illiceità: il principio di congruenza tra chiesto e pronunciato non impedisce la rilevazione della nullità rilevabile d'ufficio.
- Il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.) si applica anche a schemi negoziali plurimi che, considerati nel loro complesso, perseguono uno scopo di garanzia vietato; in tali casi la prova dell'interdipendenza (simulazione) può essere fornita con testimoni e presunzioni.
- La distinzione tra 'reato-contratto' e 'reato in contratto' è rilevante: quando la norma penale vieta la forma stessa del contratto (reato-contratto) la conseguenza civilistica tende alla nullità; quando la condotta penalmente rilevante costituisce un vizio del consenso, può esserci annullabilità, salvo che la norma penale persegua interessi pubblicistici che giustifichino la nullità.
- In presenza di una sentenza penale che accerta l'illiceità e la destinazione dei proventi (es. trasferimenti patrimoniali come profitto del reato), il rimedio civile principale è la declaratoria di nullità e la restituzione, non la mera azione di annullamento.
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