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Sentenza

Sentenza del 22/05/2015 n. 10605 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva riformato la decisione di primo grado, favorevole all'Amministrazione. La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, per IRPEG e IRAP, con rettifica del reddito d'impresa e contestazione della deducibilità di costi sostenuti per acquisti di merci da Paesi inclusi nella cosiddetta black list, nonché della mancata indicazione separata di tali spese nei righi RF32 e RF50 della dichiarazione dei redditi.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, versando integralmente le somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha attestato la regolarità del pagamento e ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuto condono. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per condono e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. La Corte, quindi, non ha deciso nel merito i motivi del ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione consente la definizione agevolata di determinate controversie tributarie mediante il pagamento delle somme previste. Se la definizione è regolare, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o per intervenuto condono.

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16

    La norma disciplina strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali e costituisce, insieme alla normativa successiva richiamata, il quadro normativo applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • Art. 391 c.p.c.

    Prevede i poteri della Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del processo quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, come nel caso di definizione agevolata della controversia.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente viene validamente definita mediante condono o altra procedura agevolata, con integrale pagamento delle somme dovute e attestazione della regolarità da parte dell'Amministrazione, il giudizio può essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • L'estinzione per condono non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sui motivi dell'accertamento: la Corte non stabilisce se la pretesa fiscale fosse fondata, ma prende atto della definizione amministrativa della lite.
  • La regolarità della definizione e dei versamenti è essenziale; in assenza di tali presupposti, il giudizio potrebbe proseguire e la Corte dovrebbe esaminare le censure proposte.
  • In caso di estinzione per intervenuto condono, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti, come avvenuto in questa decisione.

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