L.R. Valle d'Aosta 25/2005
Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta pianificazione, localizzazione, autorizzazioni, controlli e sanzioni per stazioni radioelettriche e strutture connesse, con ruolo centrale di Regione, Unités/Comune di Aosta e ARPA. Prevede siti attrezzati, catasto regionale, SCIA per alcuni impianti e procedure speciali per sperimentazioni. Diverse disposizioni transitorie o speciali riguardano termini ormai scaduti (es. 2006, 2008/2009).
Disciplina valdostana su installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche e strutture per radiotelecomunicazioni
Disciplina delle stazioni radioelettriche e delle strutture per radiotelecomunicazioni in Valle d’Aosta
La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d’Aosta, l’installazione, la localizzazione, l’esercizio e il risanamento delle stazioni radioelettriche e delle strutture connesse. Il provvedimento coordina la pianificazione urbanistica con la tutela della salute e dell’ambiente, nel quadro della normativa statale sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sul codice delle comunicazioni elettroniche.
Finalità, principi e ambito di applicazione
La disciplina mira a garantire la tutela della salute della popolazione, la limitazione degli effetti sull’ambiente, la corretta localizzazione delle infrastrutture, il rispetto dei parametri tecnici di esercizio e un’informazione completa ai cittadini. È inoltre valorizzata la razionalizzazione dei siti attrezzati e la gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica.
La legge si applica alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e alle altre strutture funzionali alle radiotelecomunicazioni operanti tra 100 kHz e 300 GHz, con esclusione delle stazioni per uso amatoriale diverse da quelle espressamente disciplinate. Restano fuori anche le attività di protezione civile svolte in situazioni di emergenza o forza maggiore.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo puntuale i principali soggetti e oggetti della disciplina. In particolare:
- per operatore si intende l’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
- per stazione radioelettrica si intende il trasmettitore o ricevitore, con le apparecchiature accessorie, necessario per un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia;
- per sito attrezzato si intende una sottozona del PRG con destinazione specifica, recintata e idonea a ospitare più postazioni e relative strutture;
- per postazione si intende l’area con il traliccio o altro sostegno e i locali tecnici;
- per reti di comunicazione elettronica si intendono i sistemi di trasmissione e le risorse connesse che consentono la trasmissione di segnali via cavo, radio, fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici;
- per progetto di rete si intende l’insieme dello schema funzionale e dei dati tecnici e topografici delle stazioni esistenti o da installare;
- per altre strutture si intendono i manufatti funzionali all’esercizio delle radiotelecomunicazioni non ricompresi nelle precedenti definizioni, come tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero, cavidotti e cabine elettriche.
Riparto di competenze
La Regione conserva funzioni di indirizzo e coordinamento, tra cui l’istituzione del catasto regionale, la predisposizione e approvazione dei piani di interesse generale, il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni, la realizzazione di nuovi siti attrezzati e la gestione unitaria delle postazioni di proprietà pubblica. Le Unités des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta esercitano, nel rispetto della normativa statale, le funzioni operative di approvazione dei progetti di rete e delle varianti, rilascio delle autorizzazioni e vigilanza e controllo.
La Regione provvede inoltre, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, alla definizione di procedimenti amministrativi semplificati per l’approvazione dei progetti di rete e per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni.
Pianificazione, localizzazione e siti attrezzati
Gli operatori presentano i progetti di rete e le varianti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di prevista realizzazione, salvo motivate esigenze che consentono la presentazione in ogni momento. I progetti devono essere corredati dallo schema funzionale e dalla documentazione tecnica, topografica, anagrafica e fotografica richiesta.
L’approvazione avviene entro tre mesi, previo parere favorevole dell’ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, e previa verifica di coerenza con i piani di settore e con gli strumenti urbanistici comunali. Su richiesta dell’operatore, l’approvazione può avvenire contestualmente all’autorizzazione.
La legge prevede la formazione di piani generali per le strutture di radiotelecomunicazione, che possono prevalere sui PRG comunali. Tali piani servono a ridurre i possibili pregiudizi per salute, paesaggio e ambiente, a favorire la concentrazione delle infrastrutture in localizzazioni condivise, a dettare la disciplina urbanistico-edilizia e a definire modalità e termini per trasferimenti o dismissioni di siti non conformi. I Comuni devono adeguare i propri PRG entro novanta giorni dall’approvazione del piano.
I siti attrezzati e le postazioni possono essere acquisiti dalla Regione mediante esproprio, oppure restare in proprietà privata se il proprietario stipula una convenzione che garantisca l’uso ai diversi operatori interessati. I proprietari devono trasmettere le informazioni necessarie al censimento regionale.
I nuovi siti attrezzati sono realizzati prioritariamente dalla Regione. Le nuove postazioni possono essere realizzate dalla Regione oppure dagli operatori che abbiano stipulato la convenzione prevista dalla legge. Le strutture possono essere localizzate anche fuori dai siti attrezzati quando ciò sia funzionalmente necessario per specifiche esigenze di copertura locale o di localizzazione territoriale, in particolare per reti di telecontrollo e comando.
Disciplina urbanistico-edilizia delle strutture
La realizzazione di strutture quali ricevitori passivi, tralicci, pali, recinzioni, locali di ricovero e cavidotti è qualificata come trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Per contro, l’installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all’interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia.
Le strutture devono essere localizzate in modo da non incidere negativamente sulla salute delle persone, sui siti e beni di interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, sulle aree naturali protette e sui siti Natura 2000. La Regione, d’intesa con i Comuni interessati e sentiti i concessionari presenti sul territorio, può approvare piani generali per assicurare il rispetto di tali obiettivi, evitare la proliferazione delle strutture e disciplinare il loro corretto inserimento ambientale.
Autorizzazioni e controlli preventivi
L’installazione e la modifica di postazioni, stazioni radioelettriche e delle altre strutture sono soggette ad autorizzazione rilasciata dai soggetti competenti. Per le installazioni all’interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti, la verifica è limitata ai vincoli territoriali e alla coerenza con i piani e gli strumenti urbanistici, secondo la disciplina vigente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, per le tipologie di impianto indicate dalla legge, al parere favorevole dell’ARPA sul rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità. Il parere ARPA ha durata di dodici mesi e, se i lavori o l’attivazione non intervengono entro tale termine, deve essere rinnovato; il rinnovo vale altri dodici mesi ed è esente da diritti di istruttoria.
Il procedimento autorizzatorio può svolgersi in conferenza di servizi e deve concludersi entro novanta giorni dalla domanda; il silenzio oltre il termine comporta l’accoglimento della domanda, salvo provvedimento motivato di diniego. L’autorizzazione vale anche come titolo abilitativo edilizio e può contenere prescrizioni e azioni di risanamento.
La legge disciplina inoltre termini di inizio e fine lavori: l’inizio non può essere fissato oltre due anni dalla comunicazione del rilascio, e l’ultimazione segue i termini articolati in relazione all’altitudine previsti dalla normativa urbanistica regionale. Sono possibili proroghe motivate in caso di ritardi non imputabili al titolare; in caso di mancata ultimazione occorre una nuova autorizzazione per la parte non eseguita.
Regime semplificato per alcuni impianti e per gli impianti amatoriali
Per le stazioni radioelettriche per telefonia mobile con potenza per singola antenna pari o inferiore a 20 Watt, l’installazione è subordinata a SCIA, secondo i modelli predisposti dai soggetti competenti, fermo restando il rispetto dei limiti elettromagnetici e l’acquisizione degli atti necessari per i beni culturali, il paesaggio, la conformità urbanistica e igienico-sanitaria e, quando richiesto, il parere ARPA. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla presentazione della segnalazione, pena la perdita di efficacia della stessa.
Gli interventi sulle postazioni e sulle altre strutture accessorie elencati dalla legge sono soggetti a mera SCIA, se consistono in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d’uso, abbattimento barriere architettoniche, recinzioni, opere interne che non alterano sagoma o prospetti, impianti interrati e tecnici, demolizioni e scavi modesti, tinteggiature conformi e varianti di tali opere. In tali casi resta ferma la documentazione prevista per la SCIA e il rispetto dei termini di efficacia.
Per gli impianti radioelettrici per uso amatoriale con potenza superiore a 100 Watt o con antenne oltre una certa soglia di guadagno, l’installazione ed esercizio sono subordinati al titolo edilizio comunale, previo parere favorevole dell’ARPA. Il parere dura cinque anni. Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge era previsto un termine per richiedere il parere, oggi storicamente scaduto.
Catasto regionale delle stazioni radioelettriche
È istituito presso l’ARPA il catasto regionale delle stazioni radioelettriche, contenente la mappa delle stazioni presenti sul territorio e l’archivio informatizzato dei relativi dati tecnici, anagrafici e topografici. I dati necessari all’istituzione e all’aggiornamento del catasto sono trasmessi dai soggetti competenti, dalla Regione e dall’ARPA.
Sulla base del catasto, l’ARPA predispone un rapporto, nell’ambito della relazione biennale sullo stato dell’ambiente regionale, con la stima dei livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.
Vigilanza, controlli e poteri ispettivi
L’attività di vigilanza e controllo è esercitata dai soggetti competenti con il supporto tecnico dell’ARPA. I controlli riguardano il rispetto dei limiti di esposizione, l’attuazione delle azioni di risanamento, il mantenimento dei parametri tecnici e delle condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione, nonché il rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie.
Il personale incaricato può accedere ai siti, alle postazioni e alle stazioni radioelettriche e richiedere dati, informazioni e documenti necessari allo svolgimento delle verifiche.
Sanzioni e rimozione degli impianti abusivi
La violazione degli obblighi relativi al censimento dei siti attrezzati comporta sanzioni amministrative pecuniarie. L’installazione o l’esercizio di stazioni, postazioni, reti o altre strutture in assenza di autorizzazione o in difformità da essa comporta sanzioni più gravi, da 20.000 a 100.000 euro per ciascun impianto o struttura.
La violazione della normativa statale sulla tutela dai campi elettromagnetici rinvia al regime sanzionatorio della legge quadro statale. Chi ostacola i controlli è soggetto a ulteriore sanzione amministrativa.
In caso di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità, i soggetti competenti ordinano la rimozione a cura e spese dell’operatore entro novanta giorni, con successivo ripristino dello stato originario entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza, è possibile procedere d’ufficio in danno degli obbligati.
Modifiche alla disciplina urbanistica regionale
La legge modifica la legge urbanistica regionale, sostituendo riferimenti lessicali agli “impianti per le telecomunicazioni” con l’espressione “strutture per radiotelecomunicazioni”, e inserendo nuove disposizioni di coordinamento con la disciplina dei siti e delle infrastrutture radioelettriche.
Abrogazioni, finanziamento e regime transitorio
Sono abrogate la legge regionale 21 agosto 2000, n. 31, e l’articolo 11 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15.
La legge contiene disposizioni finanziarie per gli esercizi 2005-2007, con copertura degli oneri previsti e destinazione dei proventi delle sanzioni al bilancio regionale. Prevede inoltre una clausola di applicazione ai procedimenti già avviati sotto la previgente disciplina ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore.
Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della RUPAR
Per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione, la realizzazione o attivazione di specifiche stazioni e infrastrutture era subordinata a comunicazione preventiva entro un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2006 e poi differito al 31 dicembre 2009. Le strutture erano considerate temporaneamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica fino alla regolarizzazione e dovevano essere sottoposte entro un anno a verifica di conformità e parere ARPA; in caso di esito negativo, dovevano essere rilocalizzate.
Obsolescenza della disciplina
L’atto è oggi in gran parte ancora formalmente vigente, ma contiene numerosi termini, regimi transitori e disposizioni speciali già scaduti o superati dalle successive modifiche. In particolare, la parte sulla sperimentazione digitale e varie scadenze storiche non risultano più utilmente applicabili; tuttavia la disciplina generale su autorizzazioni, localizzazione, catasto, controlli e sanzioni conserva attualità nel quadro regionale.
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