L.R. Valle d'Aosta 28/2005
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 28/2005 modifica la precedente disciplina sugli aiuti in materia di IG e DOP, sostituendo l’articolo 6 della l.r. 13/2001. Prevede inoltre la copertura finanziaria di 5.000 euro a decorrere dal 2005 e una norma transitoria per chi già beneficia degli aiuti, che continua a fruirne solo per gli anni residui del periodo di sei anni, con riduzione annua del 10% della percentuale di intervento.
Modifiche alla disciplina valdostana su indicazioni geografiche protette e denominazioni d'origine protette
Modificazioni alla disciplina sugli aiuti per IG e DOP
La legge regionale della Valle d’Aosta 18 novembre 2005, n. 28 interviene sulla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 in materia di indicazioni geografiche protette e denominazioni d’origine protette. Il testo consolidato evidenzia in particolare la sostituzione dell’articolo 6 della disciplina previgente, con conseguente aggiornamento del regime degli aiuti regionali nel settore.
Profili finanziari
La legge quantifica l’onere complessivo in 5.000 euro a decorrere dall’anno 2005. La copertura è assicurata a valere sulle previsioni di spesa dei bilanci regionali interessati, nell’obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica), mediante riduzione di pari importo delle risorse iscritte al capitolo 42360 relativo a spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative. Per l’attuazione della legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.
Regime transitorio
La disciplina introdotta si applica anche ai soggetti che già usufruiscono degli aiuti previsti dalla l.r. 13/2001. In tal caso l’applicazione resta limitata agli anni mancanti al compimento del periodo complessivo di sei anni e comporta una riduzione annua del 10% della percentuale di intervento.
Ambito temporale di applicazione
Gli effetti finanziari decorrono dal 2005. La norma transitoria rileva solo per i beneficiari già in godimento degli aiuti e opera esclusivamente per il periodo residuo fino al completamento del sesto anno di agevolazione.
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