L.R. Valle d'Aosta 20/2005
Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina l’istituzione della figura del Segretario generale della Regione e apporta modifiche a norme regionali in materia di personale. Prevede inoltre oneri finanziari per il 2005 e dal 2006, con relative coperture e variazioni di bilancio. Era in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune modifiche introdotte risultano poi abrogate nel 2010.
Istituzione del Segretario generale della Regione e modifiche in materia di personale
Istituzione del Segretario generale e interventi sul personale
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sull’organizzazione amministrativa regionale istituendo la figura del Segretario generale della Regione e modificando la disciplina del personale contenuta in precedenti leggi regionali. Il provvedimento ha una portata ordinamentale interna all’ente e riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale valdostano.
Modifiche alla disciplina del personale
La legge apporta modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, mediante l’inserimento di nuove disposizioni nel titolo II e, in particolare, di un capo Ibis e di un comma aggiuntivo all’articolo 51. Tali interventi erano finalizzati a coordinare la disciplina del personale con la nuova figura del Segretario generale.
La legge modifica inoltre la legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, incidendo sul comma secondo dell’articolo 16.
Regime finanziario
L’applicazione della legge comporta un onere quantificato in:
- euro 60.000 per l’anno 2005;
- euro 180.000 a decorrere dall’anno 2006.
La copertura è assicurata nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 1.2.1. relativo al personale per il funzionamento dei servizi regionali. Il finanziamento avviene mediante utilizzo, per gli importi indicati, degli stanziamenti iscritti nel medesimo bilancio nell’obiettivo programmatico 3.2., relativo ad altri oneri non ripartibili, sul capitolo 69300 concernente la quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Attualità della disciplina
Le disposizioni modificative richiamate nelle note risultano successivamente abrogate dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, per quanto riguarda l’inserimento del capo Ibis nella l.r. 45/1995 e del comma 5-bis all’art. 51 della medesima legge. Restano comunque gli effetti storici e finanziari del provvedimento per il periodo di vigenza, mentre la disciplina vigente va verificata alla luce delle successive modifiche normative.
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