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Legge

L.R. Valle d'Aosta 27/2005

Disposizioni in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 27/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, la procedura con cui il Consiglio regionale valuta se opinioni espresse e voti dati dai consiglieri nell’esercizio delle funzioni siano coperti da insindacabilità. Il consigliere deve avvisare il Presidente del Consiglio se coinvolto in un procedimento; la Conferenza dei capigruppo istruisce la pratica e il Consiglio decide con deliberazione motivata entro 30 giorni.

Procedura di valutazione dell’insindacabilità dei consiglieri regionali valdostani

Procedura di valutazione dell’insindacabilità dei consiglieri regionali

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, il procedimento con cui il Consiglio regionale verifica se le opinioni espresse e i voti dati da un consigliere siano coperti dalla garanzia di insindacabilità prevista dallo Statuto speciale. La finalità è tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei componenti del Consiglio regionale.

Ambito dell’insindacabilità

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La tutela comprende:

  • le attività svolte in aula e negli organi interni del Consiglio;
  • le funzioni consiliari tipiche attribuite al Consiglio dallo Statuto speciale, dalla Costituzione e dalle altre fonti richiamate;
  • la presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni;
  • interpellanze e interrogazioni;
  • qualsiasi espressione di voto, intervento e altro atto consiliare;
  • anche attività svolte fuori dall’aula e dagli organi interni, purché connesse alla funzione di consigliere e legate da nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni consiliari tipiche. Il Consiglio regionale è l’organo competente a valutare la sussistenza dell’insindacabilità.

Avvio della procedura

Quando un consigliere regionale è chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per opinioni espresse o voti dati nell’esercizio delle funzioni, deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Istruttoria e deliberazione del Consiglio

La Conferenza dei capigruppo svolge l’istruttoria della valutazione di insindacabilità e riferisce al Consiglio regionale per la decisione finale. Il Consiglio decide con deliberazione motivata sulla sussistenza della causa di insindacabilità entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del consigliere al Presidente.

Esito favorevole e trasmissione agli organi competenti

Se il Consiglio regionale riconosce la sussistenza della causa di insindacabilità, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione:

  • all’autorità giudiziaria che procede;
  • al Presidente della Regione.

Attualità della disciplina

La legge riguarda un procedimento istituzionale ancora astrattamente rilevante nei rapporti tra Consiglio regionale e autorità giudiziaria, ed è quindi da considerarsi non obsoleta.

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