Cassazione Civile, Ordinanza n. 06442/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato il mancato adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Questore di Milano, parte necessaria non originariamente intimata/notificata, e per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese di lite, in assenza di difese della parte intimata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero, entrato in Italia nel 2018 e successivamente arrestato per trasporto di droga, aveva espiato una pena detentiva di sette anni. All'esito della detenzione, il Questore di Milano disponeva nei suoi confronti l'accompagnamento alla frontiera, con decreto poi convalidato dal Giudice di Pace di Milano, sul presupposto che l'interessato si fosse trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. Contro il provvedimento di convalida il destinatario proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nel giudizio di legittimità veniva però rilevato che il ricorso non era stato originariamente notificato al Questore di Milano e veniva chiesta l'integrazione del contraddittorio; il ricorrente non vi provvedeva. La Corte ha quindi deciso la causa sulla base di tale omissione processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria non ritualmente evocata, l'omesso adempimento dell'ordine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità può essere dichiarata per una ragione processuale preliminare, senza esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In assenza di difese della parte intimata, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
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