L.R. Lazio 19/2019
Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Lazio promuove autocompostaggio, compostaggio di comunità e di prossimità, disciplina interventi regionali, monitoraggio, contributi e criteri di qualità del compost. Prevede linee guida, un disciplinare del compost di qualità entro 90 giorni, contributi tramite bandi e una clausola valutativa con relazioni entro un anno e tavolo tecnico dopo due anni dall’entrata in vigore.
Promozione del compostaggio aerobico dei rifiuti organici
Promozione del compostaggio aerobico dei rifiuti organici
La legge della Regione Lazio promuove la riduzione dei rifiuti organici e lo sviluppo di pratiche di compostaggio aerobico, con particolare attenzione ad autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio di prossimità. L’intervento regionale è finalizzato anche a favorire un compost di qualità e una gestione più sostenibile dei rifiuti nel territorio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si colloca nel quadro della normativa europea, della Costituzione e del d.lgs. 152/2006. Gli obiettivi sono:
- ridurre la produzione di rifiuti organici;
- ridurre gli impatti ambientali connessi alla loro gestione;
- promuovere stili di vita sostenibili e l’economia circolare;
- favorire la produzione aerobica e l’utilizzo di un compost di qualità conforme ai requisiti del d.lgs. 75/2010.
Definizioni richiamate
Ai fini della legge si applicano le definizioni già previste dalla normativa statale di settore, in particolare:
- articolo 183 del d.lgs. 152/2006;
- decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, sul compostaggio di comunità;
- d.lgs. 75/2010 sui fertilizzanti. Viene inoltre precisato che per compostaggio di prossimità si intende l’attività svolta ai sensi dell’articolo 214, comma 7-bis, del d.lgs. 152/2006.
Interventi regionali e strumenti attuativi
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di rifiuti, è chiamata a:
- inserire nei propri atti di pianificazione e regolamentazione misure per la gestione integrata dei rifiuti, la riduzione della produzione e il recupero;
- adottare linee guida per ottimizzare e implementare:
- l’autocompostaggio;
- gli impianti di compostaggio di prossimità;
- il compostaggio di comunità, nel rispetto della normativa statale;
- adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore un disciplinare di produzione del compost di qualità, con regole per garantire migliore qualità del prodotto, controlli e analisi aggiuntivi, trasparenza della filiera e accordi di vendita con le associazioni di categoria;
- attivare, insieme ai comuni e alle loro forme associative, un sistema di monitoraggio sul rifiuto organico prodotto e sul relativo utilizzo;
- concedere contributi regionali per le finalità previste dalla legge.
Sistema di monitoraggio
I comuni devono trasmettere con cadenza annuale alla direzione regionale competente, secondo criteri fissati dalla Giunta, informazioni su:
- quantità di rifiuto organico raccolto in modo differenziato;
- tipologia, capacità e ubicazione degli impianti di conferimento;
- caratteristiche e analisi del compost derivante dall’autocompostaggio;
- numero e caratteristiche delle utenze che fanno compostaggio di comunità;
- numero ed esito dei controlli sulle utenze coinvolte;
- attività formative per tecnici esperti addetti al controllo e all’assistenza;
- istituzione e aggiornamento dell’albo compostatori;
- attività di controllo, anche a campione, e eventuali sanzioni.
Contributi regionali
La Regione concede contributi tramite bandi pubblici a soggetti pubblici e privati per:
- produzione di compost di qualità;
- diffusione dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità;
- realizzazione di impianti di prossimità;
- progetti di informazione, controllo e monitoraggio;
- iniziative di formazione e informazione.
Per l’ammissibilità sono richiesti, tra l’altro:
- per autocompostaggio e compostaggio di comunità, il controllo dell’effettivo svolgimento delle pratiche, della sottrazione del rifiuto al servizio pubblico e dell’uso esclusivo del compost da parte dell’utenza produttrice;
- per gli impianti di prossimità, l’indicazione della provenienza dei rifiuti, la tracciabilità, gli oneri di conferimento e le modalità di utilizzo del compost.
I contributi sono commisurati ai quantitativi effettivamente trattati e possono essere rimodulati annualmente se il quantitativo trattato è inferiore all’85% della potenzialità di progetto. Sono favoriti i gestori pubblici, gli impianti efficienti, chi rispetta il disciplinare regionale e gli impianti che trattano prevalentemente rifiuti del comune di produzione e dei comuni confinanti, oltre ai soggetti operanti in comuni particolarmente virtuosi nella raccolta differenziata.
Formazione e collaborazioni
Per le attività formative la Regione può avvalersi di soggetti istituzionali regionali e di altri enti pubblici o privati accreditati, senza nuovi oneri per la finanza regionale. Le attività convenzionate devono svolgersi con le risorse già previste dalla normativa vigente.
Clausola valutativa e verifiche successive
Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge e sui suoi effetti. Entro un anno dall’entrata in vigore la Giunta presenta una relazione con i dati, per provincia e per Città metropolitana di Roma capitale, sulle quantità di frazione organica trasformata e sulle utenze coinvolte. Trascorsi almeno due anni, la Regione istituisce un tavolo tecnico per determinare il Life cycle assessment degli impianti destinatari dei contributi.
Disposizioni finanziarie
Per coprire gli oneri sono istituiti due fondi nel programma regionale rifiuti:
- fondo parte corrente: 200.000 euro per ciascuna annualità 2020 e 2021;
- fondo parte capitale: 500.000 euro per ciascuna annualità 2020 e 2021. Le coperture derivano da corrispondenti riduzioni di autorizzazioni di spesa della l.r. 27/1998. In base agli esiti del monitoraggio, gli stanziamenti possono essere adeguati nella legge di stabilità regionale 2020, nel bilancio 2020-2022 o con legge regionale, nel rispetto della contabilità armonizzata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Le scadenze operative più rilevanti sono quella dei 90 giorni per il disciplinare, di un anno per la relazione della Giunta e di almeno due anni per l’istituzione del tavolo tecnico.
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