Ordinanza n. 100/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. RM5608266633B2020 del 07.10.2025, notificato in pari data recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. RM/L/Q/2023/102850 rilasciato in favore del ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto considerato dal Collegio, la valutazione amministrativa del requisito economico della società datrice di lavoro. Il riesame avrebbe dovuto considerare il fatturato e i bilanci depositati dal 2023 al 2025, la capacità reddituale della società in senso dinamico, il fatto che la società avrebbe richiesto un numero di lavoratori inferiore a quello preso in considerazione dall'amministrazione (tre anziché sette), il possesso di DURC regolare per gli anni indicati e la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, apparentemente comprovata dalle buste paga prodotte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'annullamento della revoca, ma ordinando all'amministrazione un motivato riesame del provvedimento. Il riesame dovrà valutare il requisito economico della società datrice di lavoro in modo dinamico, considerando il fatturato e i bilanci dal 2023 al 2025, il numero effettivo di lavoratori richiesti, la regolarità contributiva risultante dal DURC e gli elementi documentali indicativi della regolare instaurazione del rapporto di lavoro, tra cui le buste paga. L'amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. La camera di consiglio per la prosecuzione è stata fissata al 10 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la valutazione del requisito economico posto a fondamento della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato appare incompleta o non adeguatamente ponderata, il giudice può accogliere la domanda cautelare ordinando all'amministrazione un motivato riesame, senza sostituirsi definitivamente all'esercizio del potere amministrativo.
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve considerare la sua capacità reddituale in senso dinamico, valutando complessivamente i dati risultanti dal fatturato e dai bilanci degli esercizi rilevanti, anziché arrestarsi a una valutazione meramente statica o parziale.
- Nel riesame della posizione lavorativa dello straniero, l'amministrazione deve considerare il numero effettivo di lavoratori richiesti dal datore di lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC e gli elementi documentali che dimostrano l'effettiva e regolare instaurazione del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
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