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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07808/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente prima dell'adunanza camerale; poiché l'INPS era rimasto intimato, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'ente previdenziale di restituzione di somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione. La corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado accogliendo la domanda dell'interessato volta ad accertare l'inesistenza del diritto dell'INPS alla ripetizione della somma versata per il periodo 15.1.2014-31.3.2014, richiesta con nota del 18.7.2016. In cassazione il ricorrente ha proposto due censure entrambe ex art. 112 c.p.c.: con la prima ha denunciato omessa pronuncia, sostenendo che l'appello aveva investito anche un ulteriore periodo, 12.3.2015-4.10.2015, rispetto al quale la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata; con la seconda ha denunciato ancora omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al secondo indebito, richiamando anche le deduzioni già svolte in primo grado circa la totale infondatezza di tale pretesa restitutoria o comunque la sua non imputabilità alla prestazione ASPI. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia: la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la nullità parziale della sentenza per mancata decisione su alcune domande o motivi di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È indicato come norma processuale che consente la deduzione in cassazione di errores in procedendo, tra cui la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • artt. 390-391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale determina l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata prima della decisione e in presenza di parte intimata, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando viene meno l'interesse alla decisione per effetto della rinuncia, la Corte non esamina le censure prospettate, anche se formulate come omessa pronuncia o nullità della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e parte resistente rimasta intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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