Sentenza del 17/06/2015 n. 3587 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Comunicazione prev. di Ipoteca - Mancata notifica - Nuovi motivi - Conferma della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo principalmente la mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. Nel corso del giudizio sono state inoltre formulate ulteriori censure tramite memorie illustrative e successivamente riproposte in appello. La controversia riguardava quindi sia la validità delle notifiche delle cartelle sia l’ammissibilità di nuovi motivi introdotti oltre i termini processuali.
La decisione
La sentenza è stata confermata a favore dell’agente della riscossione. Il giudice ha stabilito che le cartelle ritualmente notificate non possono essere contestate tardivamente: eventuali vizi di notifica devono essere dedotti entro 60 giorni dalla notificazione. La notifica può essere effettuata anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, e si perfeziona alla data risultante dall’avviso sottoscritto dal destinatario, da una delle persone abilitate o dal portiere. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le nuove censure formulate nelle memorie illustrative e poi riproposte in appello, poiché le memorie hanno funzione meramente illustrativa dei motivi tempestivamente proposti e non possono introdurre nuove doglianze.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione delle cartelle può avvenire tramite raccomandata in plico chiuso; essa si considera perfezionata alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una persona abilitata o dal portiere.
Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
Rileva nel procedimento di riscossione coattiva e nel collegamento tra le pretese risultanti dalle cartelle e gli atti successivi, tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999
È richiamato quale disciplina applicabile nell’ambito della riscossione mediante ruolo.
Artt. 18 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992
I motivi di impugnazione devono essere proposti con il ricorso introduttivo, da notificare e depositare nei termini di legge; non è possibile introdurre nuovi motivi oltre tali termini, in particolare mediante memorie aventi funzione solo illustrativa.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è stata ritualmente notificata, eventuali contestazioni sulla notifica o sul contenuto devono essere proposte entro il termine decadenziale previsto, normalmente 60 giorni; decorso tale termine, la cartella non può essere contestata per la prima volta in occasione di un atto successivo della riscossione.
- La ricezione di una raccomandata con avviso di ricevimento può provare la notifica anche senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario, purché siano rispettate le modalità previste dalla legge e l’avviso sia sottoscritto da un soggetto abilitato.
- Nel processo tributario i motivi devono essere indicati tempestivamente nel ricorso introduttivo. Le memorie successive servono a illustrare o approfondire le censure già proposte e non possono normalmente trasformarsi in nuovi motivi di ricorso.
- In appello non è consentito introdurre doglianze nuove rispetto a quelle formulate in primo grado nei termini, salvo i limitati casi previsti dalla disciplina processuale.
- Chi riceve una comunicazione preventiva di ipoteca deve verificare immediatamente la regolarità delle cartelle presupposte e delle relative notifiche, poiché l’inerzia può rendere inutilizzabili contestazioni successive.
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