Sentenza n. 12159/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota dell’USR Lazio, prot. n. 60846 del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 2130 dell’11/10/2024, con il quale non è stata autorizzata per l’a.s. 2024/2025 la costituzione delle classi quinte collaterali per gli indirizzi: “Liceo Scientifico”, “Liceo Scienze Umane”, “Liceo Scientifico sportivo”, “Amministrazione Finanza Marketing”, “Istituto alberghiero”; - della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. 66273 del 17/09/2024, recante un sollecito alla richiesta di invio documentale, nonché della successiva nota prot. n. 67626 del 20/09/2024 contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, l. 241/90; - ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'autorizzazione alla costituzione di classi quinte collaterali per l'anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti presupposti, inclusa la nota recante i criteri per l'attivazione delle classi collaterali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'USR Lazio relativo all'attivazione, in orario pomeridiano, di classi quinte collaterali per diversi indirizzi di studio, nonché gli atti presupposti e le note recanti i criteri applicati dall'Amministrazione. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che la motivazione del provvedimento finale non corrispondesse esattamente ai motivi ostativi comunicati con il preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del diniego, richiamando l'assenza, per l'anno scolastico considerato, di corsi pomeridiani già funzionanti in regime paritario per gli indirizzi richiesti, le risultanze di visite ispettive e le criticità e difformità riscontrate. In corso di giudizio, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la scuola ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la classe aveva concluso l'anno scolastico e gli studenti avevano sostenuto gli esami di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa non era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione e non vi era stato alcun ritiro dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha chiarito che la parte può disporre dell'interesse sostanziale azionato, rinunciando alla prosecuzione del giudizio, ma non può condizionare la dichiarazione di improcedibilità all'eventuale esito favorevole della causa né rimettere al giudice la scelta tra esame del merito e improcedibilità in caso di rigetto. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata quindi recepita come rinuncia alla decisione, con conseguente mantenimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, divenuti inoppugnabili. L'ordinanza cautelare ha perso rilevanza giuridica con la sentenza definitiva. Sono stati tuttavia fatti salvi gli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede durante la pendenza del giudizio, in quanto conseguiti a seguito dell'intervento cautelare del giudice amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio; non ricorre quando l'Amministrazione non abbia ritirato o modificato i provvedimenti impugnati.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e motivazione finale non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio ha comunque rilevato che il provvedimento finale dava conto della partecipazione procedimentale e della documentazione prodotta.
art. 1, comma 4, l. 62/2000
Richiamato dall'Amministrazione a fondamento del regime applicabile alle scuole paritarie e dei requisiti per l'attivazione delle classi richieste.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ma non consente al giudice di esaminare prima il merito e di dichiarare l'improcedibilità soltanto in caso di rigetto.
- Il principio dispositivo consente alla parte di disporre dell'interesse sostanziale azionato, ma non degli esiti del processo: è quindi inammissibile una dichiarazione di interesse condizionata al favorevole accoglimento del ricorso o una richiesta alternativa che rimetta alla parte la scelta tra decisione di merito e improcedibilità.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio; il mero venir meno dell'interesse alla decisione, in assenza di ritiro o modifica dell'atto impugnato da parte dell'Amministrazione, comporta improcedibilità e non cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse lascia fermi gli effetti dell'atto impugnato, che non viene annullato e deve considerarsi non più contestabile nel giudizio.
- Le ordinanze cautelari perdono rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il ricorso; tuttavia, gli effetti dei titoli di studio conseguiti in buona fede dagli studenti in esecuzione di una pronuncia cautelare possono essere fatti salvi per evitare che l'alternanza degli esiti processuali pregiudichi gli studenti.
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