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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15627/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 irrogata dalla Consob a una società di revisione per asserite violazioni di cinque Principi di Revisione ISA Italia nell’attività svolta sul bilancio 2016 di una società di factoring. La società sanzionata propose opposizione deducendo, tra l’altro, che la Consob difettasse di competenza, perché la società revisionata non era ancora, alla data del bilancio e dei lavori di revisione, un ente sottoposto a regime intermedio (ESRI) ai sensi del d.lgs. 39/2010. La Corte d’appello accolse tale doglianza, ritenendo che il cliente non fosse ancora assoggettato al regime ESRI e che la competenza sanzionatoria spettasse al MEF. Avverso tale decisione la Consob propose ricorso per cassazione con un motivo, sostenendo che il riparto di competenze tra MEF e Consob dipendesse non dal tipo di ente revisionato nel singolo caso, ma dal fatto che la società di revisione avesse incarichi presso EIP o ESRI; la controparte resistette con controricorso e ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 195 TUF per tardività della contestazione oltre il termine decadenziale di 180 giorni. La Consob replicò che la disciplina interna ed europea impone un criterio soggettivo di attribuzione della vigilanza, fondato sulla tipologia complessiva degli incarichi del revisore, e che quindi bastava anche un solo incarico presso un ESRI per attrarre l’intera attività sotto la sua competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso incidentale, reputando la motivazione della sentenza d’appello non meramente apparente e insindacabile in sede di legittimità la valutazione circa il momento di decorrenza del termine decadenziale per la contestazione. Ha invece accolto il ricorso principale della Consob, affermando che la competenza sanzionatoria e di vigilanza della Consob si radica in base a un criterio soggettivo, con riferimento agli incarichi complessivamente svolti dal revisore presso enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, e non in base alla sola natura del singolo cliente oggetto dell’attività contestata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della sola parte che aveva proposto il ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in presenza di anomalia motivazionale rilevante come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente.

  • art. 195 co. 1 d.lgs. n. 58/1998

    Il termine decadenziale per la contestazione degli addebiti decorre dal momento in cui l’amministrazione ha completato l’istruttoria e dispone degli elementi necessari per l’accertamento, secondo un apprezzamento ragionevole e non meramente formalistico.

  • art. 20 d.lgs. n. 39/2010

    Concorre a delineare il sistema di vigilanza e il riparto delle competenze sul controllo della qualità nella revisione legale, in collegamento con la tipologia degli incarichi svolti dal revisore.

  • art. 21 d.lgs. n. 39/2010

    "Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura[…] il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio"

    Attribuisce al MEF il controllo di qualità sui revisori e sulle società di revisione che non hanno incarichi presso EIP o ESRI.

  • art. 22 d.lgs. n. 39/2010

    "La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio"

    Attribuisce alla Consob la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione che abbiano incarichi presso EIP o ESRI; la competenza si radica sulla natura complessiva degli incarichi e non sulla singola prestazione contestata.

  • art. 24 d.lgs. n. 39/2010

    Viene richiamato nel quadro del riparto sanzionatorio per le attività di revisione relative a clienti non qualificabili come ESRI.

  • art. 26 del Regolamento UE n. 537/2014

    "Le autorità competenti designate […] pongono in essere un sistema efficace di controllo della qualità della revisione"

    La disposizione europea è letta come coerente con un sistema di vigilanza efficace e uniforme, che legittima un ruolo ampio della Consob quale autorità con maggiore expertise nel settore.

  • art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione incidentale, può sorgere l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato solo quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge; una motivazione sintetica ma intelligibile non integra nullità.
  • In materia di termini decadenziali per la contestazione di illeciti amministrativi finanziari, il dies a quo va individuato con riferimento al completamento dell’istruttoria e alla disponibilità degli elementi necessari per un accertamento consapevole, secondo una valutazione ragionevole e non meramente formale.
  • Il riparto delle competenze di vigilanza e sanzione in materia di revisione legale va determinato in base a un criterio soggettivo legato alla tipologia complessiva degli incarichi del revisore presso EIP o ESRI, non alla sola natura del singolo ente oggetto dell’attività contestata.
  • Se il revisore o la società di revisione ha almeno un incarico presso un ente di interesse pubblico o un ente sottoposto a regime intermedio, l’intera attività di revisione può ricadere nella vigilanza della Consob, secondo il sistema delineato dalla normativa nazionale ed europea.
  • L’interpretazione delle norme di vigilanza finanziaria deve privilegiare quella che assicura un controllo uniforme, coordinato ed efficace, purché coerente con il dato testuale e sistematico della disciplina.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAppelloObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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