Circolare numero 64 del 06-04-2011
L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi che gli iscritti all’A.P.I. verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette la convenzione tra INPS e Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini (A.P.I.) per la riscossione, con mod. F24, dei contributi associativi dovuti da artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. Sono disciplinate le modalità di addebito congiunto ai contributi obbligatori, le informazioni da indicare nell’avviso di pagamento, gli oneri economici a carico dell’Associazione, gli scambi di dati tra A.P.I. e strutture INPS e la gestione dei rapporti finanziari. La convenzione dura fino al 31 dicembre 2011 e il rinnovo deve essere richiesto entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi tramite F24
Convenzione INPS-A.P.I. per la riscossione dei contributi associativi tramite F24
La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini (A.P.I.), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti iscritti all’Associazione mediante modello F24. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per l’esecuzione del servizio, per la gestione dei flussi informativi e per la definizione dei rapporti finanziari.
Ambito della convenzione
La convenzione, approvata con determinazione n. 176 del 16 dicembre 2010 e stipulata il 21 dicembre 2010, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti A.P.I. ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione è effettuata in modo coordinato con quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi.
Modalità operative di riscossione
L’INPS, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, indica l’ammontare del contributo associativo e inserisce la specifica dicitura "A.P.I." nel campo "Associazione". In questo modo il versamento associativo risulta collegato alla posizione contributiva dell’interessato e viene gestito unitamente ai versamenti obbligatori.
Oneri economici e rimborsi
Il rimborso spese che l’A.P.I. deve corrispondere all’INPS per l’attività svolta è disciplinato dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009. Resta inoltre a carico dell’Associazione qualsiasi costo che l’Agenzia delle Entrate dovesse addebitare all’INPS per la riscossione dei contributi associativi tramite F24, in applicazione dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
Trasmissione dei dati e controlli
L’A.P.I. deve inviare alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, richiede la riscossione del contributo associativo. Devono essere trasmessi anche i nominativi dei soggetti che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette poi i supporti a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti, che devono confermarne il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe rilasciate dagli associati.
Rapporti finanziari e competenze interne all’INPS
La gestione della tenuta e della definizione dei rapporti finanziari con l’A.P.I. è affidata direttamente alla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2011. L’A.P.I. deve presentare la richiesta di rinnovo mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati dell’Associazione
La circolare precisa infine che l’Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini ha sede legale in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 – 00193 Roma.
Punti principali
Oggetto della convenzione
INPS e A.P.I. stipulano una convenzione, approvata con determinazione n. 176 del 16 dicembre 2010, per la riscossione mediante mod. F24 dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso insieme ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo del contributo associativo con la dicitura specifica "A.P.I." nel campo "Associazione".
Oneri economici e rimborso spese
Il rimborso spese dovuto dall’A.P.I. all’INPS per l’espletamento del servizio è regolato dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009. Inoltre, sono a carico dell’Associazione eventuali costi addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione dei contributi associativi tramite F24, in base all’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286.
Flussi informativi e verifiche
L’A.P.I. deve trasmettere alla Direzione Generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più versare la quota associativa. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende poi disponibili tali supporti alle Strutture INPS territorialmente competenti, che ne confermano il contenuto dopo la verifica con le deleghe rilasciate dagli associati.
Gestione dei rapporti finanziari
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’A.P.I. sono affidati direttamente alla Direzione Generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo da parte dell’A.P.I. deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati identificativi dell’Associazione
L’Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini ha sede legale in Via Giuseppe Gioacchino Belli, 27 – 00193 Roma.
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