Sentenza n. 1791/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Enna di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, disposta dopo il ritiro cautelativo delle armi conseguente a una querela per minaccia presentata da un vicino nell’ambito di una prolungata conflittualità condominiale. La querela era stata successivamente rimessa. Sono stati dedotti la violazione e l’errata applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS, l’assenza di un effettivo e comprovato pericolo di abuso delle armi e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di elementi oggettivi e attuali. Il ricorrente ha valorizzato l’episodicità e la pretesa scarsa gravità del fatto, la remissione della querela, la riconciliazione con la persona offesa, la propria personalità, la titolarità ultratrentennale della licenza e l’impegno nelle discipline sportive del tiro. Ha sostenuto che il pericolo fosse meramente astratto e ipotetico. L’Amministrazione ha difeso la legittimità del provvedimento, evidenziando la grave minaccia e la situazione di ostilità protratta tra vicini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in materia di porto e detenzione di armi, l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare, con una valutazione prognostica e cautelare finalizzata a prevenire rischi per l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica. Non è necessario l’accertamento di un concreto abuso dell’arma né la rilevanza penale definitiva del fatto, essendo sufficiente un ragionevole rischio desunto dagli elementi disponibili; anche un singolo episodio può fondare la revoca quando denoti pericolosità, carenza di equilibrio o insufficiente autocontrollo. La situazione di accesa litigiosità tra vicini costituisce elemento idoneo a giustificare la misura, anche se l’uso improprio dell’arma non si è verificato. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza, ma deve limitarsi a verificare l’assenza di errori evidenti, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità. Nel caso concreto, il provvedimento aveva adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità, richiamando la grave minaccia e la conflittualità condominiale protratta da anni. La remissione della querela incide soltanto sulla procedibilità penale e non cancella il fatto storico né impedisce la sua autonoma valutazione amministrativa. La lunga titolarità della licenza e l’attività sportiva non erano sufficienti a superare il giudizio prognostico negativo. Ricorso rigettato; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente in materia di requisiti di affidabilità e buona condotta per il rilascio o mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del soggetto e nella prevenzione dei pericoli connessi alla detenzione di armi, anche sulla base della mera possibilità di comportamenti inappropriati.
art. 43 TULPS
È richiamato dal ricorrente quale parametro della legittimità della revoca della licenza di porto d’armi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR, previo avviso alle parti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata assicurata mediante comunicazione di avvio e presentazione di memoria da parte dell’interessato.
art. 612 c.p.
La querela per minaccia costituisce il fatto storico posto a base della valutazione amministrativa di inaffidabilità; la remissione della querela ha escluso la procedibilità penale, ma non ha eliminato la rilevanza amministrativa del fatto.
art. 699 c.p.
È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono un’eccezione rispetto al generale divieto penalmente previsto.
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato a sostegno della natura eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto.
Massime di principio
- I provvedimenti in materia di porto e detenzione di armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: l’Amministrazione può intervenire sulla base di una valutazione prognostica di affidabilità e di un ragionevole rischio di abuso, anche in assenza di un abuso concreto o di una condanna penale.
- Anche un singolo episodio può giustificare la revoca del porto d’armi quando, per la sua gravità o per il contesto in cui si verifica, denoti carenza di equilibrio, insufficiente autocontrollo o potenziale pericolosità per la sicurezza pubblica.
- Una situazione di conflittualità intensa e protratta nei rapporti di vicinato o familiari può costituire autonomo elemento sintomatico di inaffidabilità nella detenzione di armi, anche se non si è verificato alcun uso improprio dell’arma.
- La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non elimina il fatto storico né impedisce all’autorità amministrativa di valutarlo autonomamente ai fini del giudizio di affidabilità del titolare di armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti, travisamento dei fatti, manifesta irrazionalità o illogicità; non può sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La lunga titolarità della licenza e l’esperienza o i riconoscimenti nell’attività sportiva connessa alle armi non precludono la revoca quando l’Amministrazione abbia motivatamente ravvisato, sulla base di fatti attuali e pertinenti, un giudizio di inaffidabilità.
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