L.R. Toscana 9/2026
Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 61/2024 e la l.r. 62/2018 su locazioni turistiche, strutture extra-alberghiere, guide alpine/accompagnatori di media montagna e alcune regole di accessibilità, titoli abilitativi e cessazione attività. Introduce anche un nuovo regime transitorio per alcune strutture già esistenti, con scadenze fino al 30 giugno 2027 e al 31 dicembre 2027.
Modifiche al Testo unico del turismo e al Codice del commercio della Toscana
Modifiche al turismo regionale e al commercio in Toscana
La legge regionale Toscana n. 9 del 16 giugno 2026 interviene principalmente sul Testo unico del turismo (l.r. 61/2024) e, in misura minore, sul Codice del commercio (l.r. 62/2018). La disciplina risultante riguarda strutture ricettive, locazioni turistiche, professioni turistiche, accessibilità e un articolato regime transitorio per alcune attività già in esercizio.
Turismo accessibile e informazioni sull’accessibilità
La legge amplia i destinatari delle misure sul turismo accessibile, includendo espressamente anche gli anziani e i genitori con passeggino tra i soggetti cui devono essere rese fruibili le informazioni sull’accessibilità.
Per le locazioni per finalità turistiche, sia imprenditoriali sia non imprenditoriali, l’obbligo di comunicare le informazioni sull’accessibilità è collegato alla SCIA oppure alla comunicazione di avvio, secondo il tipo di attività.
Elenchi regionali e cessazione delle attività
Viene abrogata una previsione del preambolo della l.r. 61/2024 e viene soppressa una lettera relativa agli elenchi regionali.
La legge rafforza inoltre il regime della cessazione dell’attività: per più fattispecie del settore turistico è previsto che la cessazione, se comunicata o accertata d’ufficio, comporti la decadenza del titolo abilitativo oppure della comunicazione di avvio attività o della SCIA, a seconda dei casi.
Locazioni turistiche: disciplina dei limiti, comunicazioni e subingresso
La normativa sulle locazioni turistiche brevi viene ritoccata nei criteri e limiti di esercizio, con una formulazione più flessibile del parametro comparativo richiamato dalla legge e con il riferimento sia alla residenza sia al domicilio.
Le comunicazioni per le locazioni turistiche in forma non imprenditoriale sono attribuite al SUAP competente per territorio. È inoltre disciplinato il subingresso nei casi di cessazione del contratto di affitto d’azienda, evitando una previa reintestazione del titolo quando il trasferimento della gestione avviene contestualmente alla cessazione.
Agenzie di viaggio online e altre attività turistiche
Per le agenzie di viaggio e turismo online è precisato che, se il soggetto è una società, il domicilio utile è quello della sede legale.
Sono anche abrogate o sostituite alcune disposizioni relative a rapporti con professioni di montagna e a specifiche attività ormai riorganizzate dalla nuova disciplina.
Professioni turistiche: guida alpina e accompagnatore di media montagna
La legge aggiorna la disciplina delle guide alpine richiamando la normativa statale di riferimento e ridefinisce espressamente l’attività della guida alpina.
Introduce inoltre una disciplina organica per l’accompagnatore di media montagna, con:
- istituzione di un elenco speciale regionale;
- requisiti di iscrizione richiamati dalla legge statale;
- corsi di qualificazione e aggiornamento con periodicità triennale;
- regole su prove attitudinali, frequenza minima e collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine;
- partecipazione di un rappresentante degli accompagnatori di media montagna nel Consiglio direttivo del Collegio.
Strutture ricettive extra-alberghiere e albergo diffuso: regime transitorio
La parte più rilevante della legge è dedicata a un complesso regime transitorio per alcune strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione e per l’albergo diffuso.
Per le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, sono previsti:
- deroghe temporanee a vincoli di cumulabilità e di destinazione d’uso;
- possibilità di mutamento della destinazione verso uso turistico-ricettivo entro il 30 giugno 2027 anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- applicazione differita di alcune nuove regole dal 31 dicembre 2027 per le attività avviate dopo l’entrata in vigore ma entro il 30 giugno 2026;
- reversibilità alla destinazione residenziale in caso di cessazione del contratto di locazione o dell’attività.
Per l’albergo diffuso, tali regole si applicano con riferimento all’articolo specifico dedicato a questa tipologia.
Chiusura e decorrenza
La legge non prevede nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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