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Legge

L.R. Toscana 11/2026

Procedure per la modifica e l’attuazione del piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 11/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 35/2015 sul piano regionale cave: introduce una procedura di variante collegata a opere di interesse pubblico, disciplina il mancato adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC e rafforza i poteri sostitutivi e di ripartizione delle quote estrattive. Prevede anche neutralità finanziaria. Le nuove regole si applicano dalla sua entrata in vigore e incidono su procedimenti e pianificazione ancora attuali.

Modifiche alla disciplina regionale del piano cave e delle autorizzazioni estrattive

Modifiche alla disciplina del piano regionale cave

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 35/2015, incidendo sulle procedure di approvazione e modifica del piano regionale cave (PRC) e sui meccanismi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. La disciplina è riferita al territorio della Regione Toscana e mira a coordinare pianificazione estrattiva, opere di interesse pubblico e ripartizione delle quote di produzione sostenibile.

Variante al PRC in relazione a opere di interesse pubblico

Viene introdotta una specifica ipotesi di modifica del PRC senza aumento dell’estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile. La variante può operare quando la legge statale consenta una variante agli strumenti urbanistici vigenti e ricorrano congiuntamente queste condizioni:

  • si tratti di procedimenti per l’approvazione di progetti di opere pubbliche o di impianti/opere di interesse pubblico, oppure per il rilascio delle relative autorizzazioni;
  • sia richiesta un’azione integrata e coordinata di comuni, province o Città metropolitana, Regione e amministrazioni statali interessate;
  • sia sottoscritta un’intesa tra Regione, amministrazioni statali e locali coinvolte;
  • il Consiglio regionale approvi la proposta di variante.

L’approvazione dei progetti in tali casi costituisce, se necessario, variante al PRC e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Procedimento e silenzio-assenso sulla variante

Nei casi sopra indicati, il Consiglio regionale deve esprimersi sulla variante al PRC entro 60 giorni dalla richiesta della Giunta regionale. Il termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per non più di ulteriori 60 giorni, su richiesta della commissione competente. Se il Consiglio non si pronuncia entro il termine o la proroga, il silenzio equivale ad atto di assenso.

Mancato adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRC

In caso di mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale al PRC, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva può essere rilasciata con contestuale variante, secondo le procedure dell’articolo 35 della l.r. 65/2014. In tali casi è necessaria la contestualità delle varianti dei comuni eventualmente interessati e il rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni, incluse le modifiche di autorizzazioni già in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile fissati dal PRC.

Poteri sostitutivi e ripartizione delle quote di produzione sostenibile

Se i comuni non definiscono la proposta prevista dalla disciplina sul riparto delle quote, la Giunta regionale può agire d’ufficio oppure su istanza del comune interessato, diffidando i comuni ad adempiere entro un termine congruo. Decorso inutilmente il termine, la Giunta convoca una conferenza di servizi con i comuni interessati ai sensi della l. 241/1990 per predisporre l’atto di ripartizione delle quote, entro il limite dell’80% delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.

Nella ripartizione devono essere considerati anche eventuali proposte comunali e, in particolare:

  • le volumetrie residue e i tempi di validità delle autorizzazioni in essere nel comprensorio;
  • l’andamento delle produzioni di materiale estratto;
  • le richieste presentate ai sensi della disciplina regionale o nelle forme previste dall’ordinamento.

Ciascun comune deve attenersi alla ripartizione approvata in conferenza di servizi. Resta comunque possibile una successiva ripartizione residua delle quote di produzione sostenibile mediante accordo ai sensi della disciplina regionale richiamata.

Neutralità finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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