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Legge

L.R. Toscana 7/2026

Disposizioni in materia di struttura organizzativa della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 63/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 7/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la struttura della Giunta toscana, attribuisce all’Avvocatura regionale autonomia e indipendenza, introduce il dirigente avvocato al posto dell’Avvocato generale e coordina le regole su rappresentanza e difesa in giudizio. Prevede un modesto onere finanziario per i compensi professionali dal 2026 al 2028. Entra in vigore dalla pubblicazione sul BURT.

Riorganizzazione dell’Avvocatura regionale e sostituzione della figura dell’Avvocato generale

Riorganizzazione dell’Avvocatura regionale e modifica della disciplina del personale

La legge regionale Toscana interviene sul testo unico sull’organizzazione della Giunta e sulla disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, per ridefinire il collocamento istituzionale dell’Avvocatura regionale e sostituire la figura dell’Avvocato generale con quella del dirigente avvocato.

Inquadramento dell’Avvocatura regionale nella struttura organizzativa

La riforma chiarisce che l’Avvocatura regionale rientra tra le strutture di vertice rilevanti nei rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza, ma ne rafforza l’autonomia organizzativa. È infatti prevista come struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia e indipendenza rispetto alle strutture di vertice, con raccordo con la Direzione generale per gli aspetti gestionali.

Nuovo assetto della direzione dell’Avvocatura regionale

All’Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Direttore generale. L’incarico dura da un minimo di tre a un massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

Il dirigente avvocato può essere scelto:

  • tra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche, con almeno cinque anni di esercizio della professione di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con documentata esperienza nel settore pubblicistico;
  • anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale, purché in possesso dei medesimi requisiti professionali, maturati in posizioni dirigenziali o apicali del sistema di classificazione del CCNL di riferimento, oppure in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private;
  • tra soggetti provenienti da ricerca, docenza universitaria, magistrature o ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per il responsabile di settore.

Competenze, autonomia e rapporti con la Direzione generale

Le funzioni e attribuzioni previste dalla legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio sono affidate all’Avvocatura regionale. Per le attività gestionali di cui all’articolo 9, l’Avvocatura riferisce alla Direzione generale.

Il Direttore generale adotta inoltre provvedimenti organizzativi attuativi, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza dell’Avvocatura e delle competenze ad essa affidate.

In caso di assenza temporanea del dirigente avvocato:

  • per le attività gestionali, lo sostituisce altro direttore o dirigente individuato dal Direttore generale;
  • per le attribuzioni connesse alla legge sulla difesa in giudizio, il Direttore generale può individuare come sostituto un avvocato dell’Avvocatura regionale.

In caso di vacanza dell’incarico:

  • per sei mesi, rinnovabili una sola volta, il Direttore generale affida a un altro direttore o dirigente l’esercizio delle funzioni gestionali;
  • per le attribuzioni della legge sulla difesa in giudizio, il Direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell’Avvocatura regionale.

Partecipazione agli organi di direzione e soggetti coinvolti

Il dirigente avvocato partecipa alle sedute del Comitato di direzione quando si trattano argomenti di sua competenza.

La legge aggiorna anche i riferimenti al dirigente avvocato in varie disposizioni della legge regionale sull’organizzazione del personale, tra cui quelle su:

  • rapporti tra politica e dirigenza;
  • soggetti delegati al trattamento dei dati personali;
  • valutazione;
  • nomine, requisiti, cessazione e funzioni dei dirigenti apicali.

Rapporti di supporto agli organi di governo

La disciplina del rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo viene estesa anche al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Viene inoltre abrogata una disposizione del personale delle strutture di supporto.

Modifiche alla legge sulla rappresentanza e difesa in giudizio

La legge sostituisce in tutta la normativa speciale il riferimento all’Avvocato generale con quello al dirigente avvocato. È inoltre abrogato l’articolo che disciplinava l’Avvocato generale, eliminando la previgente figura apicale.

Restano quindi in capo all’Avvocatura regionale le funzioni di promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio, attribuzioni interne e relazione al Consiglio regionale, secondo la nuova terminologia e il nuovo assetto organizzativo.

Regime finanziario

Per i compensi professionali disciplinati dalla modifica dell’articolo 4 della l.r. 63/2005 sono stimati maggiori oneri pari a:

  • 380 euro per il 2026;
  • 650 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.

La copertura è assicurata con risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2026-2028, Missione 1, Programma 01, Titolo 1. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le restanti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri e si attuano con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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