L.R. Toscana 14/2026
Disposizioni in materia di figure apicali dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Modifiche alla l.r. 59/1996.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza l’assetto dell’IRPET Toscana, introducendo la figura del Presidente e del Direttore scientifico, ridefinendo composizione e competenze degli organi e aggiornando i riferimenti interni alla l.r. 59/1996. Disciplina anche indennità, sostituzioni, valutazioni, programmazione e adempimenti annuali, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Riorganizzazione degli organi e delle figure apicali dell’IRPET
Riorganizzazione delle figure apicali dell’IRPET
La legge regionale Toscana ridisegna l’assetto di governo dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), aggiornando la l.r. 59/1996. La disciplina risultante separa più nettamente le funzioni di indirizzo e controllo da quelle gestionali e scientifiche, con effetti sull’organizzazione interna, sulle procedure di programmazione e sugli adempimenti verso la Regione.
Organi dell’Istituto
Gli organi dell’IRPET risultano essere:
- il Presidente;
- il Comitato di indirizzo e controllo;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Per quanto non disciplinato dalla l.r. 59/1996, agli organi di cui al Comitato di indirizzo e controllo e al Collegio dei revisori si applicano le regole regionali in materia di nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi.
Presidente: nomina, durata e funzioni
Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine. L’incarico coincide con la durata della legislatura.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Istituto e presiede il Comitato di indirizzo e controllo. Svolge inoltre funzioni di impulso, verifica e relazione istituzionale, tra cui:
- convocazione e presidenza delle sedute del Comitato e fissazione dell’ordine del giorno;
- presentazione annuale alla Giunta regionale della relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Consiglio regionale;
- adozione del budget economico e del bilancio di esercizio;
- approvazione dei regolamenti dell’Istituto;
- adozione della proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa;
- trasmissione alla Giunta della proposta di relazione sulla qualità della prestazione;
- approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, su proposta del Direttore scientifico;
- cura delle relazioni istituzionali;
- conferimento dell’incarico di Direttore scientifico;
- valutazione del Direttore scientifico, su proposta dell’OIV.
Al Presidente spetta un’indennità determinata dal Presidente della Giunta regionale al momento della nomina, fino a un massimo del 13% dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, del Presidente della Giunta regionale.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente del Comitato di indirizzo e controllo da lui indicato, oppure, in mancanza, dal componente più anziano. Se cessa anticipatamente dall’incarico e prima della sostituzione, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario; fino a tale nomina, le funzioni sono esercitate dal componente indicato o dal più anziano.
Il Presidente della Giunta regionale può revocare il Presidente per i motivi previsti dalla disciplina regionale sulle nomine. È inoltre prevista la designazione preventiva di un componente del Comitato per la sostituzione in caso di impedimento o assenza.
Direttore scientifico: ruolo gestionale e scientifico
L’incarico di Direttore scientifico è conferito ai sensi della normativa statale sui dirigenti pubblici, con le modalità stabilite dal regolamento interno previsto dalla l.r. 59/1996. Deve essere affidato a soggetti con specifici requisiti scientifici nelle materie di attività dell’Istituto e con adeguata esperienza manageriale.
Al Direttore scientifico sono attribuite sia funzioni di direzione tecnico-scientifica sia rilevanti compiti gestionali, tra cui:
- gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto;
- proposta al Presidente di budget economico e bilancio di esercizio;
- proposta al Comitato del programma di attività;
- elaborazione della relazione annuale sull’attività dell’Istituto;
- predisposizione del piano e della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa, con trasmissione al Presidente;
- proposta di approvazione dei regolamenti e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- organizzazione dei servizi e adozione dei provvedimenti sul personale;
- coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca;
- affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
- accettazione di donazioni, oblazioni e contributi.
L’incarico dura da tre a cinque anni. Il trattamento economico è determinato secondo il CCNL dell’Area Dirigenza e fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle posizioni dirigenziali regionali di analoga complessità e ai valori medi di mercato.
La valutazione del Direttore scientifico è effettuata dal Presidente su proposta dell’OIV, tenuto conto della relazione sulla qualità della prestazione organizzativa.
In caso di cessazione anticipata, il Direttore scientifico è sostituito da un dirigente di ruolo dell’IRPET individuato dal Presidente fino alla nomina del successore e comunque per 180 giorni, rinnovabili una sola volta per ulteriori 180 giorni. In caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente di ruolo designato dallo stesso Direttore scientifico; in mancanza, lo individua il Presidente.
Comitato di indirizzo e controllo: composizione e competenze
La composizione del Comitato di indirizzo e controllo è aggiornata includendo il Presidente dell’Istituto tra i componenti. Restano applicabili le regole procedurali interne, con la soppressione di alcuni riferimenti ormai non più coerenti con la nuova struttura organizzativa.
Il Comitato di indirizzo e controllo svolge essenzialmente funzioni di indirizzo e approvazione strategica. In particolare:
- adotta il programma di attività, su proposta del Direttore scientifico, acquisiti i pareri del Comitato scientifico e della Conferenza consultiva, entro il 31 dicembre;
- adotta la relazione annuale sull’attività dell’Istituto, elaborata dal Direttore scientifico;
- nomina i componenti del Comitato scientifico.
Comitato scientifico e Conferenza consultiva
Nel Comitato scientifico viene aggiornato il lessico organizzativo, sostituendo il riferimento al “Direttore” con quello al “Direttore scientifico”.
La Conferenza consultiva è ridefinita nella sua partecipazione, comprendendo:
- il Presidente e i componenti del Comitato di indirizzo e controllo;
- i componenti del Comitato scientifico;
- il Direttore scientifico.
Rapporti di lavoro, compensi e rimborsi
Sono aggiornate le disposizioni su gettoni di presenza e rimborsi spese, estendendo la formulazione a tutti i soggetti interessati e non più solo al Presidente e agli altri componenti espressamente richiamati nel testo previgente.
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione annuale
La disciplina del piano della qualità della prestazione organizzativa viene riallineata alla nuova figura del Direttore scientifico.
Il piano è:
- predisposto dal Direttore scientifico;
- adottato dal Presidente, in coerenza con il programma di attività, e trasmesso alla Giunta regionale;
- approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La relazione sulla qualità della prestazione è inviata dal Presidente alla Giunta regionale, che la approva entro il 30 aprile di ogni anno.
Bilancio, contabilità e finanziamento
Nelle disposizioni sul finanziamento, esercizio finanziario e contabilità, i riferimenti al “Direttore” sono sostituiti con il “Presidente”, coerentemente con il nuovo assetto dei poteri interni sull’adozione e gestione degli atti contabili.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogati gli articoli 9 e 9 bis della l.r. 59/1996, relativi alla precedente figura del Direttore e alle sue attribuzioni. Le ulteriori modifiche di coordinamento adeguano la terminologia interna alla nuova struttura con Presidente e Direttore scientifico.
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti sono posti a carico delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
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