Cassazione Penale, Ordinanza n. 36406/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità per truffa ai sensi dell’art. 640 c.p. Il primo motivo contestava la responsabilità, ma riproponeva doglianze di fatto già esaminate in appello e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove. Il secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva motivato tale diniego valorizzando i precedenti penali, la condotta processuale non collaborativa, l’assenza di segni di ravvedimento e la mancata restituzione alla persona offesa dell’ingente somma versata in conseguenza della condotta decettiva; aveva inoltre rilevato l’assenza di elementi favorevoli. Il testo non indica l’importo della somma né la pena inflitta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché generico e non specifico: riproponeva censure già respinte in appello senza confutare puntualmente le ragioni della decisione; è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché sollecitava una rivalutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione d’appello sulla responsabilità per la truffa, sotto il profilo materiale e soggettivo, era congrua e priva dei vizi dedotti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la valutazione delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di merito e la Corte d’appello aveva indicato elementi pertinenti e non contraddittori a sostegno del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione adottata il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato ed offrendo approfondito e specifico riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dedicate alla disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputato)
La Corte ritiene adeguatamente motivato l’accertamento della truffa, sia quanto alla condotta materiale sia quanto all’elemento soggettivo, e non ammette che in cassazione si proceda a una nuova lettura delle prove.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione
Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o non dà conto degli elementi rilevanti; è sufficiente che il giudice espliciti quelli ritenuti prevalenti per escluderle.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono sostanzialmente le censure d’appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni per cui il giudice di secondo grado le ha respinte; contestazioni meramente assertive non assolvono la funzione di critica argomentata.
- La cassazione non può procedere a una nuova valutazione delle prove né sostituire una propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito; le doglianze che sollecitano una rilettura alternativa delle risultanze probatorie sono estranee al giudizio di legittimità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione, priva di contraddizioni, indica gli elementi ritenuti prevalenti per escluderle, anche mediante richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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