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Ordinanza

Ordinanza n. 340/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Questore di Firenze -OMISSIS- del 04/02/2026 notificato in data 31/03/2026 con cui la Questura di Firenze ha rigettato l'istanza presentata dal Sig. -OMISSIS-in data 31/07/2023 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione con codice -OMISSIS- con l'avvertimento che come previsto dall'art. 12 comma 1 del DPR 394/1999 e successive modifiche, sussistendone i presupposti, si procederà ai sensi dell'art. 13 comma 2 del T.U. immigrazione (D. Lgs. 286/98); - della nota ex art. 10 bis L. 241/90 della Questura di Firenze Ufficio Immigrazione datata 10/11/2025 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - di ogni altro atto presupposto, connesso, o consequenziale, pur se di estremi ignoti al ricorrente.

Giustizia amministrativa202601006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Firenze che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro/attesa occupazione, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare. Dal testo emerge che il diniego si fonda sulla valutazione dei reati commessi dal ricorrente nell'arco temporale 2009-2022 e sul bilanciamento tra il suo interesse alla permanenza sul territorio nazionale e l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente ha contestato, in sede procedimentale e presumibilmente nel ricorso, la valutazione amministrativa e la considerazione delle proprie osservazioni; il testo dell'ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il provvedimento impugnato effettuasse un bilanciamento tra l'interesse del cittadino straniero a permanere in Italia e l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tale valutazione non è apparsa irragionevole, considerato l'arco temporale 2009-2022 di commissione dei reati. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le osservazioni procedimentali fossero state valutate e confutate in modo non irragionevole, attraverso una comparazione degli interessi nel caso concreto. Il precedente rilascio del titolo di soggiorno non è stato considerato ostativo a una successiva rivalutazione da parte dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta all'esito della valutazione sommaria del fumus.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva per la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo; il TAR ha ritenuto valutate e confutate le osservazioni procedimentali.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 394/1999

    Richiamato nel diniego quale disposizione relativa agli effetti della mancata regolarità del soggiorno e all'eventuale procedura di espulsione.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento impugnato con riferimento all'eventuale adozione dell'espulsione, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La controversia riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno, ma il testo dell'ordinanza non espone un'interpretazione specifica della disposizione.

Massime di principio

  • Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione può bilanciare l'interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • La valutazione amministrativa fondata sulla commissione di reati nell'arco temporale 2009-2022 non è irragionevole quando, nel giudizio cautelare, il provvedimento espone una comparazione concreta degli interessi coinvolti.
  • Le osservazioni presentate dal destinatario ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 risultano adeguatamente considerate quando il provvedimento le esamina e le confuta mediante una non irragionevole comparazione degli interessi.
  • Il precedente conseguimento di un titolo di soggiorno non impedisce all'Amministrazione di rivalutare successivamente la posizione dello straniero ai fini del rinnovo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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