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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33393/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello erariale e confermato l'annullamento, da parte della CTP di Roma, dell'avviso di liquidazione con cui erano state richieste imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto formalmente qualificato come contratto di affitto di terreno, stipulato tra una società proprietaria del fondo e un'altra società indicata come affittuaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto come concessione di diritto reale di superficie. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato le rilevanti anomalie dell'atto rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente su tale punto. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    norma invocata dall'Agenzia per la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro

  • art. 952 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di diritto di superficie

  • art. 953 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di superficie

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione del contratto e all'autonomia negoziale

  • art. 1571 c.c.

    richiamato in tema di locazione

  • art. 1576 c.c.

    richiamato in tema di obbligazioni del locatore

  • art. 1587 c.c.

    richiamato in tema di obblighi del conduttore

  • art. 1590 c.c.

    richiamato in tema di restituzione della cosa locata

  • art. 1615 c.c.

    richiamato in tema di affitto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue e non si decide nel merito della censura proposta.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il ricorso per cassazione viene rinunciato, perché la norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte controricorrente vi aderisce, anche in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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