Cassazione Civile, Ordinanza n. 33393/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello erariale e confermato l'annullamento, da parte della CTP di Roma, dell'avviso di liquidazione con cui erano state richieste imposte di registro, ipotecaria e catastale su un atto formalmente qualificato come contratto di affitto di terreno, stipulato tra una società proprietaria del fondo e un'altra società indicata come affittuaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto come concessione di diritto reale di superficie. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato le rilevanti anomalie dell'atto rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente su tale punto. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale previsione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
norma invocata dall'Agenzia per la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro
art. 952 c.c.
richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di diritto di superficie
art. 953 c.c.
richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate, in tema di superficie
art. 1322 c.c.
richiamato in relazione alla qualificazione del contratto e all'autonomia negoziale
art. 1571 c.c.
richiamato in tema di locazione
art. 1576 c.c.
richiamato in tema di obbligazioni del locatore
art. 1587 c.c.
richiamato in tema di obblighi del conduttore
art. 1590 c.c.
richiamato in tema di restituzione della cosa locata
art. 1615 c.c.
richiamato in tema di affitto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In caso di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue e non si decide nel merito della censura proposta.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il ricorso per cassazione viene rinunciato, perché la norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la parte controricorrente vi aderisce, anche in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia.
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