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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17826/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP del 21/11/2024 che aveva rigettato la richiesta, formulata dal difensore della persona offesa, di assumere con incidente probatorio ex art.391‑bis comma 11 c.p.p. la testimonianza di soggetti che, nell'ambito di investigazioni difensive, avevano esercitato la facoltà di non rendere dichiarazioni. I fatti denunciati erano stati annotati a "Modello 45" come atti non costituenti notizia di reato e risalivano a circa 16 anni prima. Il GIP motivò il rigetto ritenendo assente una reale notizia di reato (presunta prescrizione e doglianze attinenti ad atti amministrativi di possibile illegittimità, non a illiceità penale). La difesa ha denunciato l'abnormità del provvedimento, evocando il principio di parità processuale (art.111 Cost. e art.6 CEDU), la mancanza di norma che consenta il rigetto dell'incidente probatorio "speciale" e lo stallo processuale derivante dall'omessa acquisizione delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili anche gli atti ricevuti direttamente dalla parte (memoria sottoscritta personalmente) e ha rilevato che la rinuncia al mandato del difensore di fiducia non impediva lo svolgimento dell'udienza camerale. Sostanzialmente, la Corte ha confermato che l'incidente probatorio previsto dall'art.391‑bis comma 11 c.p.p. è uno strumento atipico ma non automatico: presuppone che l'ascolto sia utile ai fini investigativi e il giudice può valutare tale utilità, rigettando la richiesta se ritiene la prova inutile o se emergono ragioni ostative (ad es. estinzione del reato per prescrizione o inesistenza di notizia di reato). Il rigetto, ove motivato e non idoneo a determinare una stasi irrimediabile del processo, non è configurabile quale provvedimento abnorme impugnabile per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391‑bis c.p.p.

    Disciplina le investigazioni difensive: il difensore può chiedere l'audizione al P.M. (comma 10) o, se la persona si è avvalsa della facoltà di non rispondere, chiedere l'assunzione della testimonianza con incidente probatorio (comma 11). Non introduce un automatismo: l'ammissibilità richiede che l'ascolto sia utile ai fini investigativi e lascia spazio alla valutazione del giudice.

  • art. 392 c.p.p.

    Regola l'incidente probatorio ordinario e prevede, al comma 1‑bis, casi particolari (vittime vulnerabili). Per taluni reati la legge presuppone lo status di vulnerabilità, condizionando la verifica giudiziale ma comunque lasciando al giudice il potere di rigettare la richiesta se la prova è inutile o impraticabile.

  • art. 398 c.p.p.

    Stabilisce che il giudice decide con ordinanza accogliendo, dichiarando inammissibile o rigettando la richiesta di incidente probatorio. Applicabile anche all'art.391‑bis: conferisce al giudice un potere valutativo nell'ammettere o meno l'istruzione probatoria.

  • art. 90‑quater c.p.p.

    Contiene criteri per la individuazione della condizione di vulnerabilità della persona offesa; rilevante nella distinzione operata dalle Sezioni Unite circa la presunzione legislativa di vulnerabilità per taluni reati.

  • art. 613 c.p.p. e legge n.103/2017

    art.1 comma 63 L. 23/6/2017 n.103

    La riforma ha stabilito che, nel processo in Cassazione, le memorie difensive devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; le memorie sottoscritte direttamente dalla parte sono inutilizzabili/inammissibili.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati dalla difesa per sostenere il principio di parità tra accusa e difesa; la Corte ne prende atto ma ritiene che non imponga un automatismo nell'ammissione dell'incidente probatorio ex art.391‑bis.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna per spese e sul versamento alla Cassa delle Ammende: applicata per l'ordine di versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

  • Legge n.397/2000

    art.11 (introduttiva dell'art.391‑bis)

    Norma integrativa che ha introdotto l'art.391‑bis, regolando l'attività investigativa della difesa; ha creato la possibilità dell'incidente probatorio "atipico" per i casi di esercizio della facoltà di non rispondere.

Massime di principio

  • La richiesta di incidente probatorio ex art.391‑bis comma 11 c.p.p. non comporta un automatismo di accoglimento: il giudice valuta la rilevanza e l'utilità dell'ascolto ai fini investigativi e può rigettare se la prova risulta inutile o impraticabile.
  • Il rigetto motivato di una richiesta di incidente probatorio ex art.391‑bis, purché non determinante di una stasi irrimediabile del processo né adottato al di fuori dei casi consentiti, non costituisce in genere un provvedimento "abnorme" impugnabile per cassazione.
  • L'incidente probatorio disciplinato dall'art.392 comma 1‑bis (vittime vulnerabili per specifici reati) è distinto dall'istituto di cui all'art.391‑bis: per i casi del primo comma esiste una presunzione legislativa di vulnerabilità che limita il sindacato giudiziale, mentre per l'art.391‑bis resta fermo l'onere di verificare l'utilità della prova.
  • Le memorie difensive in Cassazione devono essere redatte da difensori iscritti all'albo speciale; memorie sottoscritte direttamente dalla parte sono inutilizzabili.
  • La rinuncia al mandato del difensore di fiducia, quando l'udienza è camerale e il decreto di fissazione è regolarmente notificato, non obbliga a nominare un difensore d'ufficio né a rinviare automaticamente l'udienza.
  • Se il giudice ritiene che i reati siano estinti per prescrizione o che non vi sia reale notizia di reato, può rigettare la richiesta di incidente probatorio senza ledere la tutela della parte offesa, purché motivi specificamente la decisione.
  • Anche nei casi di presunzione normativa (art.392 comma 1‑bis primo periodo) il giudice può rigettare la richiesta se l'esame della prova risulta in concreto inutile o non praticabile, ma deve fornire una motivazione puntuale e specifica.

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