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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19035/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Franzosi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Alessandria che aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni assoggettati a confisca (per equivalente) disposta in relazione alla confisca riconosciuta con sentenza di applicazione della pena nei confronti del coimputato Angeleri. Il ricorrente sosteneva che l'immobile sito in Tortona (Strada Privata Berruti n. 7) fosse di sua effettiva proprietà, nonostante l'intestazione ad Angeleri, atteso che quest'ultimo lo avrebbe acquistato in veste di fiduciario: a supporto indicava una procura irrevocabile a vendere rilasciata otto giorni dopo il rogito, l'immediato possesso da parte del Franzosi, il pagamento delle rate di mutuo da parte del Franzosi e il riconoscimento da parte di Angeleri della titolarità effettiva del bene. Denunciava altresì la violazione del divieto di solidarietà passiva ai fini della confisca per equivalente e la violazione del diritto di difesa del terzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il ricorrente fosse coinvolto, quale amministratore di fatto, nel disegno criminoso con Angeleri e che il sequestro e la confisca (diretta e per equivalente) fossero stati disposti in relazione ai profitti dei reati contestati. La Corte ha confermato il principio secondo il quale l'intestazione fiduciaria configura un'interposizione reale: l'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni (distinguendosi dall'intestazione fittizia), sicché l'eventuale accordo simulato produce principalmente effetti di natura obbligatoria azionabili in sede civile e non preclude l'ablazione nei procedimenti per confisca. Le censure sulla proporzionalità della confisca e sulla qualifica del Franzosi come terzo sono state ritenute prive di fondamento, essendo del tutto assertive e non documentate. Il ricorso è dunque respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen. (citato dal ricorrente)

    Citato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha ritenuto dimostrata una violazione normativa concreta collegata a tale articolo, rigettando la censura come generica. Nel contesto, la menzione è parte delle doglianze sulla ricondotta responsabilità e solidarietà passiva.

  • art. 263, comma 3 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava l'obbligo, per il giudice del riesame, di sospendere l'esecuzione della confisca in presenza di una controversia sulla proprietà del bene. La Corte ha ritenuto che tale norma non imponga la sospensione quando la presunta controversia riguarda un rapporto obbligatorio o una simulazione non idonea a dimostrare l'alterazione della titolarità reale del bene; dunque non sussisteva ragione per sospendere la confisca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità (es. condanna alle spese). La Corte ha disposto l'applicazione delle relative statuizioni.

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata)

    Fattispecie penalmente contestata ai responsabili della vicenda societaria; la Corte, richiamando il quadro accusatorio, ha ritenuto pertinente l'applicazione di misure ablative sui profitti dei reati contestati.

  • art. 2621 cod. civ. (falso in bilancio) - citato nel testo

    Citato come uno dei reati contestati nell'ambito dell'indagine: la presenza di più addebiti concorre a giustificare la confiscabilità del profitto aziendale, secondo la Corte.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 46102/2015; Sez. 2, n. 36592/2007; Sez. 2, n. 53373/2018)

    La Corte ha richiamato principi consolidati secondo i quali l'intestazione fiduciaria determina un'interposizione reale e l'interposto acquista la proprietà effettiva del bene, distinguendosi dall'intestazione fittizia; ciò esclude che la mancata restituzione integri automaticamente appropriazione indebita e indica che le vertenze sulla proprietà fiduciaria sono principalmente rimediabili in sede civile e non ostano alla confisca penale.

Massime di principio

  • L'intestazione fiduciaria è considerata dalla giurisprudenza come interposizione reale: il fiduciario acquista la proprietà effettiva; pertanto, contestare la titolarità formale non basta a paralizzare una confisca disposta per i proventi di reato.
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione della confisca (art. 263 c.p.p. o simili) è necessario allegare e documentare una controversia sulla titolarità che incida concretamente sul diritto reale; mere asserzioni di simulazione o diritti obbligatori non sono sufficienti.
  • Le doglianze generiche, prive di specifica e concreta dimostrazione (sulla proporzionalità della confisca, sulla presunta terzietà, ecc.), sono destinate all'inammissibilità e possono essere sanzionate con condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • La presenza di una pluralità di addebiti e la partecipazione diretta o di fatto all'organizzazione delittuosa rendono più difficile per l'intestatario apparente configurarsi come terzo estraneo idoneo a ottenere il dissequestro.
  • Le questioni patrimoniali derivanti da presunti accordi simulati o rapporti fiduciari sono in primo luogo rimediabili in sede civile; l'esistenza di azioni civili non sospende automaticamente le misure ablative penali se la documentazione non prova la titolarità reale diversa da quella formalmente risultante.

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