Sentenza del 10/03/2016 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - ACCERTAMENTO - Delibera consiglio comunale - Successiva variante al PGT - Mancata revoca o modifica precedente delibera - Accertamento maggiore ICI dovuta - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, con cui il Comune aveva richiesto una maggiore imposta calcolata sul valore venale in comune commercio delle aree, ritenuto aumentato a seguito delle modifiche introdotte dal PGT e dell'incremento della capacità edificatoria. I contribuenti sostenevano di aver correttamente calcolato l'ICI applicando i valori stabiliti dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22 dicembre 2006, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997. Tale deliberazione non era stata successivamente revocata o modificata dal Comune.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto gli appelli e riformato le sentenze di primo grado, annullando gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che la deliberazione comunale sui valori delle aree fabbricabili costituisse una limitazione all'attività accertativa del Comune: finché non fosse stata revocata o modificata, l'amministrazione non poteva disattenderla, anche in presenza di modifiche urbanistiche o di un eventuale aumento della capacità edificatoria. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese processuali, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La norma consente al Comune di determinare valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini dell'ICI. Nel caso esaminato, la deliberazione adottata in attuazione di tale disposizione è stata considerata vincolante per l'attività accertativa dell'ente finché non fosse stata formalmente modificata o revocata.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 22 dicembre 2006
La delibera fissava, con effetto dal 1° gennaio 2007, i valori venali delle aree fabbricabili. La Commissione ha ritenuto che il contribuente potesse legittimamente calcolare l'ICI sulla base di tali valori e che il Comune non potesse applicare valori diversi senza previamente modificare o revocare la delibera.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1305 del 25 luglio 2012
È richiamata a sostegno della natura vincolante dei valori delle aree fabbricabili stabiliti dall'ente locale, nei limiti e secondo gli effetti riconosciuti dalla decisione.
Massime di principio
- Quando un Comune stabilisce con apposita deliberazione i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta, il contribuente che si conforma a quei valori beneficia di una significativa tutela, purché la delibera sia vigente per l'anno d'imposta considerato.
- L'amministrazione non dovrebbe disapplicare unilateralmente i valori fissati da una propria precedente deliberazione sulla base di modifiche urbanistiche o di un presunto aumento del valore dell'area, senza prima modificare o revocare formalmente l'atto.
- Le modifiche al piano urbanistico possono incidere sul valore fiscale dell'area, ma tale incidenza deve essere recepita attraverso un atto comunale coerente e vigente; non è sufficiente richiamare genericamente l'aumento della capacità edificatoria.
- In controversie analoghe è importante verificare la validità temporale della delibera sui valori, le istruzioni ufficiali diffuse dal Comune e la corrispondenza tra il valore dichiarato dal contribuente e quello deliberato.
- La decisione non implica che i valori deliberati siano immutabili: il Comune può aggiornarli o modificarli, ma la modifica deve risultare da un atto formale e applicabile all'anno d'imposta contestato.
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