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Provvedimento

Deliberazione n. 515 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Il dirigente competente aveva ordinato l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram e la conservazione, per finalità probatorie, di eventuale materiale acquisito in chiaro. La decisione viene adottata in via rapida e ratificata dal Collegio ai sensi della disciplina speciale sul c.d. revenge porn.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per attribuire al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica collegiale.

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram da essa indicate. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata come compatibile con la disciplina speciale sul c.d. revenge porn.

Misure urgenti adottate il 28 agosto 2025

Con le determinazioni nn. 298 e 299 del 28 agosto 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, se rinvenuto sulle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.

Ratifica collegiale

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha natura confermativa e cautelare: non contiene una sanzione amministrativa, ma consolida gli ordini volti a prevenire la diffusione del materiale e a preservare eventuali elementi probatori.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con la quale veniva rappresentato il rischio che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza: la prima ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la seconda ha prescritto alle stesse società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in Collegio, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 298/2025 e 299/2025 adottati d’urgenza in data 28 agosto 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma conferma le misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure urgentipubblica amministrazione

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