Sentenza n. 5312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. II ter, n. 22890/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dichiarazione di inefficacia della SCIA per l'apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali soggetti al divieto di insediamento previsto dalla disciplina comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inefficacia della SCIA. In primo grado e in appello ha dedotto l'illegittimità dell'atto per eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. La società sosteneva che una precedente nota dell'amministrazione, risalente al 12 aprile 2023, avesse attestato l'assenza di attività nei locali dal 2004 e avesse quindi ingenerato l'affidamento sulla possibilità di avviare l'attività progettata. Contestava inoltre che il TAR avesse attribuito rilievo all'affidamento soltanto sul piano risarcitorio e sosteneva l'irragionevolezza del provvedimento successivo, in contrasto con la precedente comunicazione. Deduceva anche omessa pronuncia e rappresentava di avere sostenuto investimenti per circa 300.000 euro, chiedendo all'amministrazione l'annullamento in autotutela del provvedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha accertato che nei locali era stata esercitata un'attività commerciale di vicinato alimentare dal 2007 al 27 maggio 2023, con conseguente integrazione dei presupposti del divieto previsto dall'art. 10, comma 3, lett. b), della DAC n. 109 del 2023 per l'insediamento di attività non tutelate nei tre anni successivi all'esercizio biennale di un'attività tutelata. Il potere dell'amministrazione è stato qualificato come rigidamente vincolato, poiché la disciplina aveva predeterminato sia i presupposti sia il contenuto del provvedimento. In tale contesto non è configurabile l'eccesso di potere, che presuppone l'esercizio di discrezionalità e una ponderazione di interessi. Il legittimo affidamento derivante dalla precedente comunicazione non poteva vincolare l'amministrazione all'adozione di un provvedimento contrario alla disciplina applicabile, potendo eventualmente rilevare soltanto sul piano risarcitorio, anche quale responsabilità precontrattuale ove sussistano violazione della buona fede e gli ulteriori presupposti. La nota del 12 aprile 2023 non costituiva autovincolo, perché era una comunicazione priva di natura generale o provvedimentale e non proveniva dall'esercizio di un potere discrezionale. Un precedente atto erroneo non può inoltre fungere da tertium comparationis per pretendere la reiterazione dell'errore amministrativo né per fondare censure di disparità di trattamento o contraddittorietà. È stata esclusa anche l'omessa pronuncia, ravvisandosi un rigetto implicito della pretesa sull'affidamento, incompatibile con la qualificazione vincolata dell'attività amministrativa. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lett. b), DAC n. 109 del 2023
vieta l'insediamento di attività non tutelate in locali nei quali, nel triennio precedente, sia stata esercitata, per almeno un biennio, un'attività tutelata
La disposizione predetermina rigidamente i presupposti e il contenuto della decisione amministrativa, rendendo vincolata la dichiarazione di inefficacia della SCIA quando tali presupposti risultano integrati.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede
La violazione della buona fede può rilevare ai fini di una pretesa risarcitoria, ma non consente di mantenere fermo un provvedimento che l'amministrazione è tenuta ad adottare in applicazione di una disciplina vincolante.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una disciplina predetermina integralmente i presupposti e il contenuto del provvedimento amministrativo, l'attività è vincolata e il giudice non può scrutinare l'atto mediante censure di eccesso di potere, che presuppongono un margine di discrezionalità e una ponderazione di interessi.
- In presenza di attività amministrativa vincolata, il legittimo affidamento eventualmente ingenerato da una precedente comunicazione erronea dell'amministrazione non può imporre l'adozione di un provvedimento contrario alla legge né incidere sulla legittimità dell'atto successivo; può eventualmente rilevare sul piano risarcitorio, ove ne ricorrano i presupposti.
- Una comunicazione individuale, priva di natura generale o provvedimentale, non integra un autovincolo amministrativo: l'autovincolo presuppone un potere discrezionale e la previa predeterminazione di criteri o modalità di esercizio mediante un atto generale o una lex specialis.
- Un precedente atto illegittimo o erroneo dell'amministrazione non può costituire tertium comparationis per pretendere la reiterazione dell'errore, né può fondare censure di disparità di trattamento o contraddittorietà nei confronti di un successivo atto conforme alla legge.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di rigetto contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o con l'eccezione non espressamente esaminata.
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