Messaggio numero 6726 del 28-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce i requisiti e le modalità di accredito figurativo della maternità fuori dal rapporto di lavoro ex art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001. Precisa in particolare il requisito dei 260 contributi, il criterio per individuare il diritto e la durata dell’accredito, nonché le regole applicabili a lavoratrici domestiche, a domicilio e agricole.
Accredito figurativo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro: precisazioni
Accredito figurativo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Il messaggio fornisce precisazioni operative sull’"accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro" previsto dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Le indicazioni riguardano soprattutto il requisito contributivo richiesto, l’individuazione del diritto all’accredito e l’estensione temporale della copertura figurativa in relazione alle diverse categorie di lavoratrici.
Requisito dei 260 contributi
Viene richiamato quanto già chiarito con la circolare n. 61: il requisito dei 260 contributi, pari a cinque anni di contribuzione, deve essere posseduto al momento della domanda di accredito.
Il requisito deve inoltre riferirsi esclusivamente a contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’AGO. Non è consentita la totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome ART/COM e CD/CM.
Diritto all’accredito e criteri di individuazione della durata
Per stabilire il diritto all’accredito e la sua durata occorre fare riferimento:
- al primo contributo obbligatorio immediatamente successivo al periodo da accreditare;
- in mancanza di contribuzione successiva, al primo contributo precedente l’evento.
Il messaggio precisa che, se prima e dopo l’evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione derivante da attività autonoma, non sussiste il diritto all’accredito, anche se risulta posseduto il requisito dei cinque anni di contribuzione subordinata.
Casi particolari per specifiche categorie di lavoratrici
Per alcune categorie il messaggio richiama regole specifiche già esistenti:
- per le addette ai servizi domestici e familiari, l’accredito figurativo della maternità va riconosciuto a decorrere dall’1 luglio 1972, in base al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403;
- per le lavoratrici a domicilio, l’astensione obbligatoria per determinati periodi anteriori e posteriori al parto, e la relativa copertura figurativa, sono previste dalla legge n. 1204/1971;
- per le addette ai lavori agricoli, l’accredito figurativo è riconosciuto a decorrere dal 4 gennaio 1951 ai sensi della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Tali limiti temporali sono giustificati dal fatto che il periodo di riferimento non può essere anteriore alla data di costituzione della gestione interessata.
Conferma del diritto quando esiste contribuzione subordinata
Se prima o dopo l’evento è presente contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato, e sempre a condizione che sia rispettato il requisito dei cinque anni, il soggetto ha diritto all’accredito.
Il messaggio richiama inoltre le circolari n. 102/2002 e n. 61/2003, secondo cui i periodi di maternità possono essere accreditati nella medesima durata prevista per gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro e nei confronti delle medesime categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al momento dell’evento.
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