Messaggio numero 01 del 01-03-2005 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per gli eventi sismici ed eruttivi della provincia di Catania, non è ammissibile il rimborso ai lavoratori della quota contributiva a loro carico. La domanda di sospensione dei versamenti doveva essere presentata dal datore di lavoro, unico responsabile del versamento; in mancanza di tale domanda non può essere riconosciuto il beneficio. Eventuali rimborsi, ove previsti, sarebbero comunque effettuati al datore di lavoro e non direttamente al lavoratore.
Rimborso contributi lavoratori – eventi sismici ed eruttivi provincia di Catania
Rimborso della contribuzione per eventi sismici ed eruttivi nella provincia di Catania
Il documento affronta le richieste di restituzione della contribuzione versata, limitatamente alla quota a carico del lavoratore, presentate da lavoratori residenti e/o occupati nei Comuni della provincia di Catania interessati dagli eventi sismici dell’ottobre 2002 e dagli eventi eruttivi del luglio 2001 e dell’ottobre 2002. Viene precisato che, allo stato, tali domande non possono essere accolte.
Ambito dei fatti richiamati
Sono richiamati:
- gli eventi sismici avvenuti nel territorio della Provincia di Catania nel mese di ottobre 2002;
- gli eventi eruttivi verificatisi nel luglio 2001 e nell’ottobre 2002.
Le richieste pervenute riguardano la restituzione della contribuzione già versata con riferimento alla quota trattenuta al lavoratore.
Inquadramento della disciplina e mancata sospensione
Il documento evidenzia che la normativa richiamata non prevede la restituzione della contribuzione richiesta dai lavoratori. Inoltre, si sottolinea che il datore di lavoro è il soggetto responsabile del versamento contributivo ed è a lui che è attribuita la facoltà di presentare la domanda di sospensione dei versamenti.
In particolare:
- la domanda di sospensione costituisce il requisito indispensabile per ottenere il beneficio;
- in assenza della domanda presentata dal datore di lavoro, non è possibile disporre la sospensione;
- nel caso specifico viene segnalato che l’impresa non ha presentato la domanda di sospensione.
Effetti sulla richiesta di rimborso
Il documento precisa che, anche nell’ipotesi in cui si potesse procedere a restituzione della contribuzione, il rimborso sarebbe comunque effettuato al datore di lavoro e non al lavoratore. Spetterebbe poi al datore di lavoro provvedere alla restituzione al lavoratore della quota a suo carico.
Conclusione operativa
Alla luce di quanto sopra, viene esclusa la possibilità di accogliere le domande di rimborso presentate dai lavoratori interessati e riferite al D.P.C.M. 12 marzo 2004, relativamente alla quota contributiva a loro carico.
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